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Sent. C. Cass. 22/03/1995, n. 3263

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra costruzioni - Diritto di prevenzione e diritto del prevenuto all'appoggio - Artt. 874/877 Cod. civ. - Deroga nei regolamenti locali - Condizioni.
1. In tema di costruzioni su fondi finitimi, il diritto di uno dei confinanti di edificare in prevenzione e, correlativamente, il diritto dell'altro di realizzare il proprio fabbricato in appoggio in aderenza sul confine, secondo la previsione degli artt. 874-877 C.c., trovano deroga alle norme dei regolamenti locali soltanto quando queste fissino un distacco obbligatorio rispetto al confine o tra le costruzioni, ma non anche quando, invece, espressamente prevedano la possibilità di costruire in aderenza o appoggio.

1. Conf. Cass. 29 settembre 1994 n. 7944R, 24 giugno 1992 n. 7754 R, 16 maggio 1991 n. 5474[R=W16MA915474]. 1a. Come nota 2a. a Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R.
Cod. civ. artt. 874 e 877

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