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Sent.C. Cass. 27/02/1992, n. 2428

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1. Appalti oo.pp. - Pagamenti - Ritardo - Lavori anteriori alla L. 1981 n. 741 - Diritto agli interessi - Messa in mora - Non occorre - Prescrizione - Decorrenza.
1. In tema di appalto di opere pubbliche per l'ipotesi di lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della L. 10 dicembre 1981 n. 741, il diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, sorge per il semplice ritardo, non richiedendosi per il suo perfezionamento né un atto di costituzione in mora, né l'emissione di mandati di pagamento, né l'iscrizione di riserve; ne consegue che anche il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto al pagamento degli interessi può essere fatto valere e non dal momento dell'iscrizione della relativa riserva da parte dell'avente diritto.

1. Ved. Cass. 19 marzo 1991 n. 2933 R. Ved. anche Cass. 3 novembre 1988 n. 5925R, sugli interessi dovuti per ritardato pagamento della revisione prezzi.
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35[R=DPR106362,A=35]; L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181]

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