Sent.C. Conti 03/02/1992, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 03/02/1992, n. 7

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Art. 12 L. 1978 n. 1 - Interpretazione - Determinazione del limite temporale - Decorrenza dall'appalto iniziale e ripetizione della procedura.
1. L'art. 12 L. 3 gennaio 1978 n. 1 deve essere interpretato in sintonia con la norma comunitaria contenuta nell'art. 9 lett. g) Dir. CEE 26 luglio 1971 n. 71/305, la quale recita testualmente: «questa procedura può essere applicata soltanto nel triennio necessario alla conclusione del contratto di appalto iniziale» trasfusa, oltretutto pressoché integralmente nella legge di adeguamento (art. 5, 1° c. lett. g) L. 8 agosto 1977 n. 584) pertanto, il limite temporale per l'affidamento dei lavori a trattativa privata deve essere individuato dalla data di aggiudicazione di un primo appalto per il quale siano state osservate le norme poste a tutela della concorrenza e della par condicio, ferma la possibilità di espletare tale procedura anche più di una volta con riferimento a lavori compresi in un unico progetto generale esecutivo, qualora, nel corso di attuazione dello stesso, uno o più lotti susseguenti vengano aggiudicati nuovamente con l'osservanza della regola generale della pubblica gara.


Dir. CEE 26 luglio 1971 n. 71/305, art. 9 lett. g); L. 8 agosto 1977 n. 584 art. 5, 1° c., lett. g)[R=L58477,A=5]; L. 3 gennaio 1978 n. 1 art. 12R

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