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Sent.C. Conti 02/02/1993, n. 7

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Ammissibile in caso di urgenza - Per manutenzione impianto di riscaldamento - Esclusione.
1. E' prevedibilissimo che, con la stagione invernale, ci sarà bisogno del riscaldamento e della conseguente manutenzione del relativo impianto; ne consegue che, di fronte alla prevedibilità dell'evento, l'amministrazione ha tutto il tempo di bandire una regolare licitazione idonea a garantire la trasparenza dei pubblici contratti, rispettando il basilare principio della concorsualità, sicché non può trovare applicazione, in tale ipotesi, l'art. 6 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 che in linea di principio richiede il ricorso di speciali ed eccezionali circostanze per fare ricorso alla trattativa privata.

1. Sulla trattativa privata ved. C. Stato V 12 novembre 1992 n. 1270[R=WCS12N921270] (Vincoli per la P.A. alla gara esplorativa preliminare alla trattativa privata) ; C. Stato V 22 ottobre 1992 n. 1059 R(Adozione della trattativa privata da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza I.P.A.B.) ; C. Conti Stato 14 settembre 1992 n. 54 R(Necessità, anche per la trattativa privata, di forma scritta anche se minima) ; C. Conti, Stato 10 luglio 1992 n. 41 R(Ammissibilità di rinnovo di contratto di fornitura già aggiudicato) ; C. Conti, Stato 25 maggio 1992 n. 31 R(Necessità che la P.A. motivi specificamente la trattativa privata) , C. Conti, Stato 10 marzo 1992 n. 18 R(Legittimità della trattativa privata per l'appalto di urgenti lavori di consolidamento di edificio pubblico) ; C. Conti, Stato 3 febbraio 1992 n. 7 R(La procedura della trattativa privata per un fatto successivo ad un primo appalto aggiudicato può essere applicata, ex art. 12 L. 3.1.1978 n. 1, soltanto entro 3 anni dalla conclusione del contratto del primo appalto) ; C. Conti, Stato 20 gennaio 1992 n. 5R (Necessità che la P.A. espliciti nel contratto le ragioni che l'hanno indotta alla trattativa privata - Necessità che la P.A. richieda all'appaltatore la dimostrazione della convenienza dei prezzi offerti nella trattativa privata - Illegittimità della clausola, in un contratto d'appalto a trattativa privata, con cui la P.A. si impegni a pagamenti trimestrali contro la sola fattura)

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