Sent.C. Cass. 23/11/1992, n. 12513 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 23/11/1992, n. 12513

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Competenza arbitrale - Derogabilità solo con apposita clausola, ex art. 14 L. 1981 n. 741 2. Appalti oo.pp. - Controversia - Previa definizione amministrativa - Necessità - Regime ante L. 1981 n. 741 - Ritardo ingiustificato della P.A. - Tutela giurisdizionale - Esperibilità immediata - Assegnazione di termine o messa in mora - Non occorre
1. In tema di competenza arbitrale sulle controversie inerenti ad appalto di opera pubblica l'art. 16 L. 10 dicembre 1981 n. 741 il quale, sostituendo l'articolo 47 Capitolato approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, stabilisce che detta competenza può essere derogata solo in forza di una apposita clausola, inserita nel bando o d'invito di gara, ovvero, in caso di trattativa privata, nel contratto, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione di retroattività, nelle cause pendenti con riguardo ai contratti perfezionatesi prima della sua entrata in vigore, trattandosi di innovazione attinente non già all'indicata competenza ed alla sua derogabilità bensì alle modalità negoziali con le quali la deroga deve essere espressa. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 10 dicembre 1981 n. 741, le disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per cui le domande dell'appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto non sono proponibili davanti agli arbitri o al giudice ordinario se prima non si sia avuta la definizione della controversia in sede amministrativa, vanno applicate alla luce del principio generale, valido anche per il collaudo, che la Pubblica amministrazione è tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 1374 e 1375 Cod. civ. e non può pertanto ritardare sine die le sue determinazioni paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, cosicché, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, il non aver adottato alcun provvedimento denunci . a per sé il rifiuto dell'Amministrazione ed il suo inadempimento e l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine.

1. Conf. Cass. 29 aprile 1991 n. 4723[R=W29A914723]. Ved. Cass. 1° giugno 1990 n. 5144 [R=W1G905144], 21 luglio 1989 n. 3477 R; 12 marzo 1987 n. 2561[R=W12M872561]. 2. Conf. Cass. 3 dicembre 1988 n. 6559 R
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47 [R=DPR106362,A=47] C.c. artt. 1374 e 1375 ; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 42, 44, 47; L.10 dicembre 1981 n. 741 [R=L74181]

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