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Sent.C. Cass. 12/03/1993, n. 3014

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1. Geometra - Albo - Pensionati - Possibilità di iscrizione ex art. 22 L. 1982 n. 773
1. La possibilità dei pensionati di essere iscritti all'albo dei geometri (che non può essere aprioristicamente negata in base al rilievo che i geometri pensionati potrebbero offrire le loro prestazioni a condizioni più vantaggiose per i clienti), è inequivocabilmente prevista dall'art. 22 L. 20 ottobre 1982 n. 773, mentre non può trarsi argomento in contrario né dalla mancata menzione di tali soggetti nell'art. 7 R.D. Il febbraio 1929 n. 274 - risolvendo tale norma il problema (che non può sussistere con riguardo ai pensionati) della compatibilità fra iscrizione all'albo e svolgimento attuale di attività di pubblico impiego - né dall'art. 7 legge n. 773 del 1982 cit., non potendo da tale norma trarsi un principio generale secondo il quale chi non può essere iscritto alla Cassa di previdenza non può essere iscritto all'albo.


R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7 ; L. 20 ottobre 1982 n. 773, artt. 7, 10, 22 R

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