Sent.C. Cass. 03/06/1993, n. 6175 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/06/1993, n. 6175

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1. Geometri - Albo professionale - Cancellazione di più geometri - Provvedimento del Collegio provinciale - Ricorso unico al Consiglio nazionale - Ammissibilità 2. Geometri - Dipendenti pubblici - Albo professionale - Iscrizione - Divieto ex art. 7 R.D. 1929 n. 274 - Limiti
1. Il ricorso al Consiglio nazionale dei geometri, contro il provvedimento del Consiglio direttivo di un Collegio provinciale che con un'unica delibera abbia disposto la cancellazione dall'albo di più professionisti ravvisandone la medesima situazione d'incompatibilità, può da questi essere proposto con un unico atto (con conseguente sufficienza di un unico deposito, la presentazione della cui ricevuta - come della copia del provvedimento impugnato - non soggiace al termine di trenta giorni previsto per il ricorso), sussistendo inammissibilità solo in ipotesi di unica impugnazione che concerna distinte controversie per le quali siano stati instaurati distinti procedimenti. 2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la professione di geometra di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (la cui violazione, da parte del Consiglio nazionale dei geometri, è denunciabile, ai sensi dell'art. 111 Cost., con ricorso per cassazione), i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici non economici non possono essere iscritti all'albo Professionale solo quando i rispettivi ordinamenti prevedano un'incompatibilità, e cioè un divieto assoluto di esercizio della professione, non anche, pertanto, quando si limitino a vietare un'attività professionale di carattere continuativo senza escludere incarichi professionali sporadici. (Nella specie, art. 25 del regolamento organico dell'I.A.C.P. di Genova ed art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Istituti autonomi delle case popolari).

1. Ved. Cass. 20 ottobre 1973 n. 2666[R=W20O732666], 28 aprile 1975 n. 1616[R=W28A751616], 18 giugno 1975 n. 2446[R=W18G752446], 12 marzo 1980 n. 1645[R=W12M801645], 23 febbraio 1981 n. 1061[R=W23F811061], 16 dicembre 1983 n. 7428[R=W16D837428], 22 marzo 1991 n. 3107,[R=W22M913107] 13 luglio 1991 n. 8481[R=W13L918481], 11 novembre 1991 n. 12020,[R=W11N9112020] 19 dicembre 1991 n. 13708 R 2. Ved. Cass. 12 marzo 1980 n. 1645.[R=W12M801645]
Cost. art. 111 ; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7 R; Regolamento per la trattazione dei ricorsi dei geometri D.M. 15 febbraio 1949, artt. 2 e 4 .

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