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Sent.C. Cass. 16/11/1993, n. 11290

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1. Appalti - Difetti gravi - Per inidoneità delle fondazioni - Responsabilità del progettista - Configurabilità Condizioni.
1. In tema di appalto, sebbene l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientri nei compiti dell'appaltatore e non del progettista, quest'ultimo è responsabile dei gravi vizi di costruzione dipendenti dalla mancanza di fondazioni idonee alla particolare situazione geologica del terreno su cui insiste l'edificio, qualora prima di redigere il progetto non abbia richiesto a colui che gli ha conferito l'incarico (committente od appaltatore) un'adeguata indagine sulla natura e consistenza del terreno; in tal caso egli, infatti, contravviene all'obbligo di osservare la diligenza prevista dall'art. 1176 C.c., non potendo, in mancanza di precisi dati geofisici, scegliere un determinato tipo di fondazione e procedere alla formazione del progetto.

1. Conf. Cass. 12 luglio 1986 n. 4351 [R=W12L864351]. Ved. Cass. 18 marzo 1987 n. 2725 R Ved. anche Cass. 15 ottobre 1982 n. 5342[R=W15O825342] e 8 luglio 1980 n. 4356[R=W8L804356] (secondo le quali la responsabilità dell'appaltatore e quella del progettista dei lavori possono concorrere alla produzione del danno quando questo sia ascrivibile ad errata progettazione ed a cattiva esecuzione dell'opera, con la conseguenza che, in tale ipotesi, progettista ed appaltatore sono tenuti, a risarcire il committente, il quale può rivolgersi singolarmente all'uno o all'altro o simultaneamente ad entrambi, salvo il regresso, nei rapporti interni, fra i suddetti coobbligati). Codice civile Art. 2055 (Responsabilità solidale) - Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
C.c. art. 1176 , 1669, 20551

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