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Sent.C. Cass. 18/03/1987, n. 2725

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1. Vizi e difetti - Per inidoneità del suolo edificatorio - Responsabilità dell'appaltatore e non del progettista o del committente.
1. Nell'appalto per la costruzione di un edificio, in base a progetto fornito dal committente, l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell'appaltatore, e non del progettista, ove manchi una diversa previsione contrattuale. In tale situazione, pertanto, i difetti della costruzione, derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, comportano la responsabilità dell'appaltatore, e non quella (concorrente o meno) del progettista o del committente.

1. Ved. Cass. 12 luglio 1986 n. 4531[R=W12L864531], 8 febbraio 1983 n. 1050[R=W8F831050], 14 maggio 1977 n. 1943.[R=W14MA771943]
C.c. artt. 1667, 1668, 1669

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