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Sent.C. Cass. 18/05/1996, n. 4619

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Denuncia del condominio committente - Termine - Decorrenza - Conoscenza dei vizi da parte dell'amministratore.
1. Nel contratto di appalto il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera ai sensi dell'art. 1667 Cod. civ., nel caso in cui il committente sia un condominio, decorre dal momento in cui l'amministratore abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera e non dal giorno in cui l'amministratore ne renda edotti i condomini in sede assembleare, posto che rientra fra i poteri dell'amministratore il compimento degli atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, per cui è da tale momento che il condominio, in persona dell'amministratore che lo rappresenta, è posto in grado di agire per far valere la garanzia.

1. Ved. Cass. 10 maggio 1995 n. 5103 R 1a. Come nota 2a., 3a. e 4a. a Cass. 10 gennaio 1996 n. 169.R
Cod. civ. artt. 1130, 1131, 1655, 1667 e 1669

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