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Sent.C. Cass. 09/08/1997, n. 7449

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1. Appalto - Vizi dell'opera - Denuncia - Termine di decadenza ex art. 1667, 2° c., Cod. civ. - Decorrenza.
1. In tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera nel contratto di appalto, il termine di decadenza di cui all'art. 1667, 2° c., Cod. civ. comincia a decorrere dalla percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore.

1. Sul termine per la denuncia dei difetti non gravi ved. Cass. 18 maggio 1996 n. 4619 R (Sulla denuncia del condominio committente), 12 maggio 1986 n. 1655[R=W12MA861655] (Sulla decorrenza del termine per la denuncia, dalla sicura conoscenza dei difetti imputabili all'appaltatore). Cod. civ. - Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera). 1 L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. 2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. 3. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Art. 1668 (Contenuto della garanzia per difetti dell'opera). 1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. 2. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Cod. civ. art. 1667

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