Articolo modificato dall'art. 24, comma 11, della L.P. 11/03/2005, n. 3; dall'art 35, comma 2, della L.P. 29/12/2006, n. 11; dall’art. 36, comma 6, della L.P. 22/04/2014, n. 1; dall'art. 39, comma 6, della L.P. 29/12/2016, n. 20; dall’art. 38, comma 3, della L.P. 29/12/2017, n. 18; dall’art. 20, comma 6, della L.P. 11/06/2019, n. 2; dall’art. 20, commi 4-5, della L.P. 28/12/2020, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 29 - Vincolo di destinazione e divieto di subcessione

1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto. Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario.

1-bis. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare può essere autorizzata dalla Provincia, previa richiesta da parte dell'impresa nei confronti della quale, prima della scadenza del periodo previsto al comma 1, siano venuti meno gli obblighi di realizzazione dei progetti insediativi e occupazionali dalla stessa assunti. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare non può in ogni caso essere autorizzata prima della decorrenza di dodici anni dalla data di stipulazione del contratto.

2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

3-bis. Il benestare previsto dal comma 3 non è necessario nei trasferimenti di aree da o a favore di Trentino sviluppo s.p.a.

4. Il benestare della Provincia è subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32.

4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. Il subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 può essere anche parziale, con riparto degli obblighi stessi tra cedente e cessionario. Gli obblighi insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente.

4-bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.

5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di trasformazione, il benestare non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 32.

6. Le imprese che hanno acquisito la proprietà di aree disciplinate in questa sezione, o che hanno ottenuto su di esse un diritto di superficie, possono, per la realizzazione degli impianti aziendali o per finanziare la propria attività, stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto le aree in questione, previa acquisizione del benestare della Provincia nel quale si specificano, in particolare, gli obblighi della società di locazione finanziaria.

7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente sezione, o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo corrisponda al valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un periodo di venti anni.

7-bis. Quando le attività previste dall'articolo 25, comma 1, anche se relative alla sola assegnazione di aree o di strutture, sono svolte da soggetti diversi dalla Provincia il provvedimento di cancellazione del vincolo previsto dal comma 1-bis e il benestare previsto dal presente articolo sono adottati dai soggetti medesimi in luogo della Provincia."

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