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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 35 - Criteri e modalità per l'applicazione della legge
1. La Giunta provinciale, ispirandosi ai principi di semplificazione amministrativa previsti dall’articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l’applicazione di questa legge e in particolare determina:
a) le priorità di intervento;
b) le tipologie di aiuti finanziari in relazione agli interventi disciplinati dalla legge e le eventuali incompatibilità tra i diversi aiuti e i benefici previsti dalla legislazione vigente, prevedendo e disciplinando in ogni caso il divieto di cumulo tra gli aiuti previsti da questa legge e i benefici stabiliti ai sensi dell’articolo 10-bis;
c) le soglie e le misure di aiuto, eventualmente differenziate in rapporto alle tipologie di aiuto, alle priorità di intervento, alle zone di diverso sviluppo socio-economico o al settore di appartenenza;
d) le tipologie di soggetti ammissibili ad agevolazione;
e) gli investimenti, i servizi e le spese ammissibili, individuando quali investimenti possono essere agevolati se realizzati su suolo pubblico o in assenza del titolo di proprietà, nonché i casi e i criteri per considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell’istruttoria per la concessione del contributo;
f) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell’aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;
g) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore della dirigenza aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese;
h) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall’articolo 31 avviene con la riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo o a prezzo di mercato;
i) le specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale, quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali;
j) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d’impresa, anche attraverso l’affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, secondo i principi individuati dall’articolo 15;
k) le disposizioni attuative degli interventi in favore dell’attività di garanzia collettiva fidi previsti dall’articolo 34-quater;
l) eventuali limiti minimi e massimi e di significatività della spesa ammissibile;
m) le modalità di costituzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di intervento;
n) le modalità di corresponsione degli interventi, assicurando comunque l’equivalenza finanziaria fra le medesime tipologie di contributi accordati in un’unica soluzione piuttosto che in più soluzioni;
o) le modalità di presentazione delle domande e le procedure di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni;
p) il periodo di validità delle domande non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di completamento dell’istruttoria;
q) abrogata
r) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari delle agevolazioni, le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza, le modalità e la decorrenza delle revoche;
s) le eventuali disposizioni attuative inerenti i prestatori di servizio previste dall’articolo 24 ter, comma 3;
t) ogni ulteriore elemento necessario per l’attuazione di questa legge.
1-bis. La deliberazione può prevedere criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questa legge a favore di imprese operanti in Trentino tenendo conto dei comportamenti fiscali, anche con riferimento al versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale.
2. Le deliberazioni sono adottate in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il programma pluriennale della ricerca previsto dalla legge provinciale sulla ricerca, salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l’occupazione.
3. Le proposte di deliberazione sono inviate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni.
4. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabiliti dal comma 1, lettere n), o), p), r) e t), e per adeguarle alle disposizioni dell’Unione europea, si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3.
5. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."
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