L. P. Trento 19/09/2019, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 19/09/2019, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.
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Capo I - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale
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Art. 1 - Integrazione della rubrica del capo I della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella rubrica del capo I della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: "valutazi

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Art. 2 - Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite

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Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

"b) verifica di assoggettabilità a VIA: la verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a VIA ai sensi di questa legge;".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

"c) valutazione dell'impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione degli effet

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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Ambito di applicazione e valutazione preliminare

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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

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Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente: "Verifica di assoggettabilità a VIA".

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dalla disciplina statale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento per il rilascio del PAUP se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente."

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente: "Consultazione preliminare".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Prima della presentazione della domanda di rilascio del PAUP il proponente ha la faco

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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1.Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal s

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Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP

1. Il proponente presenta la domanda di PAUP trasmettendo alla struttura provinciale competente, in formato elettronico:

a) il progetto definitivo;

b) lo studio d'impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) l'avviso al pubblico, contenente gli elementi minimi prev

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Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. La struttura provinciale competente pubblica nel sito istituzionale della Provincia la documentazione relativa ai procedimenti per il rilascio del PAUP, pendenti e conclusi."

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Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1.L'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 - Istruttoria, integrazioni e modifiche

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza ed effettuano le verifiche previste dalla normativa di settore. Per coordinare e semplificare i lavori istruttori delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate la struttura provinciale competen

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Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - Conferenza di servizi

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5, o dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità la conferenza di servizi è gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge in forma simultanea. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione.

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà della struttura o dell'amministrazione di appart

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Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento di VIA è adottato dalla Giunta provinciale in esito alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12."

2. La lettera c) del com

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Art. 15 - Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis - Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)

1. Il PAUP è rilasci

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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13 bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

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Art. 17 - Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13 ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"Art. 13 quater - Rimedi

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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 13 quinquies nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13 quater della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"Art. 13 quinquies - Disposizioni di coordinamento tra procedimento unico per il rilascio del PAUP e altri procedimenti

1. Nel caso di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, la domanda di PAUP è presentata con riferimento alle domande di concessione considerate ammissibili a seguito dell'espressione da parte della Giunta provinciale con riguardo alla non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.

2. Se la domanda di PAUP comprende la richiesta di concessione id

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Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - Durata e proroga dell'eff

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Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti" sono sostituite dalle seguenti: "Il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i s

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Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate indicate nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA svolgono le attività di controllo previste da questi provvedimenti, in relazione al rispetto delle prescrizioni in essi contenute."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"1 bis. Se sono accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che rendono il progetto difforme rispetto a quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento per il rilascio del PAUP, la struttura provinciale competente procede, second

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Art. 22 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "del proced

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Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: "provvedi

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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 31, nel capo V, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguent

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Art. 25 - Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Sono abrogati l'articolo 4 e il comma 8 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione della legge p

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Art. 26 - Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di verifica di assoggettabilità e ai procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano

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Capo II - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)
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Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo; alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio; il comitato è composto da:

1) non più di 20 membri

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Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 44 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Le funzioni di cui al comma 1, esercitate nel rispetto del comma 3 e della disciplina provinciale vigente, consistono in attività di:

a) studio, ricerca, recup

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Art. 29 - Modificazione dell'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Il comma 3 dell'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è

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Art. 30 - Integrazione dell'articolo 44 undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Se il piano del parco nazional

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