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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/10/2019, n. 10
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L. P. Trento 30/10/2019, n. 10
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 23/12/2019, n. 12
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Capo I - Disciplina dell'agriturismo |
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Art. 1 - Finalità1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, al fine di favorire: a) lo sviluppo, la |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni: a) attività agrituristiche: le attività di ricezione, di ospitalità e di prestazi |
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Art. 3 - Tipologie di attività agrituristiche1. Rientrano tra le attività agrituristiche, nei limiti e con le modalità stabiliti da questa legge e dal suo regolamento di esecuzione: a) offrire ospitalità negli allogg |
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Art. 4 - Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività agrituristiche1.Possono svolgere le attività agrituristiche dell'articolo 3, comma 1: a) gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)"; |
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Art. 5 - Requisiti dell'attività agrituristica1. La connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche è determinata in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito da quest'articolo e dal regolamento di esecuzione. Per i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), si considerano le attività agricole svolte dai partecipanti. 2. Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d |
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Art. 6 - Locali e strutture destinate all'attività agrituristica1. Fatta salva la disciplina in materia urbanistica, per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo e i fabbricati già esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché eventuali nuove realizzazioni, nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione. |
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Art. 7 - Norme igienico-sanitarie1. Alle attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande si applica la vigente normativa in materia di |
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Art. 9 - Segnalazione certificata di inizio attività |
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Art. 10 - Dizioni riservate, marchio e classificazione dell'offerta agrituristica1. È riservato alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, in conformità a questa legge, l'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati, quali "esercizio agrituristico", "operatore agrituristico", "locale agrituristico", "agritur", "fattoria didattica" e "agricampeggio". |
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Art. 11 - Interventi e agevolazioni per gli operatori agrituristici1. Per garantire la qualità dell'offerta agrituristica, la Provincia concede contributi alle associazioni degli operatori agrituristici, con le modalità |
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Art. 12 - Obblighi degli operatori agrituristici1. Gli operatori agrituristici hanno l'obbligo di: a) mantenere il rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche secondo quanto previsto dall'articolo 5; |
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Art. 13 - Vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dal comune e dalla |
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Art. 14 - Sanzioni1. Per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro per chi esercita le attività agrituristiche in assenza della SCIA prevista dall'articolo 9; b) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi esercita le attività agrituristiche in difformità a quanto dichiarato nella SCIA; c) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi, abusivamente, utilizza materiale illustrativo, pubblicitario e ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico delle dizioni riservate previste dall'articolo 10, comma 1; |
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Art. 15 - Divieto di prosecuzione dell'attività1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 se riscontra che: |
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Art. 16 - Regolamento di esecuzione1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta il regolamento di esecuzione. 2. Con il regolamento di esecuzione sono definiti in particolare: a) i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche individuate dall'articolo 3; b |
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Art. 17 - Disposizioni finanziarie1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, stimate nell'importo di 40.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni de |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali1. Le SCIA e le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciate ai sensi della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e ai sensi delle norme previgenti, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità se i titolari risultano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Se i titolari non ne risultano in possesso devono conformarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le SCIA per l'esercizio dell'attività di fa |
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Capo II - Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001), e di disposizioni connesse |
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Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e abrogazione di disposizioni connesse1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo". 2. L'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituto dal seguente: "Art. 1 - Finalità 1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento disciplina le fattorie sociali, le strade del vino, le strade dei sapori, le strade del vino e dei sapori e le strade dei fiori anche per favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso la multifunzionalità delle aziende, l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina. Disciplina, inoltre, il pescaturismo e l'ittiturismo, per tutelare, in particolare, le tradizioni pescherecce dei laghi del Trentino e promuovere le relative attività." 3. Il capo II della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è abrogato. 4. Nel comma 2 dell'articolo 14.1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "dagli articoli 14 bis e 14 ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 14 ter". 5. L'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è abrogato. 6. Nel comma 1 dell'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "di fattoria didattica e" sono soppresse. 7. Nella rubrica dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "di fattorie didattiche e" sono soppresse. 8. Nella rubrica dell'articolo 14 sexies 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "delle fattorie didattiche e" sono soppresse. 9. Al comma 1 dell'articolo 14 sexies 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "delle fattorie didattiche e" sono soppresse; b) le parole: ", distinto per sezioni" sono soppresse; c) le parole: "della fattoria didattica e" sono soppresse. 10. Nel comma 1 dell'articolo 14 sexies 3 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "degli articoli 14 bis e 14 ter" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14 ter". 11. L'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - Modificazione della tabella A (Titoli brevi di leggi provinciali in vigore) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 161. Nella tabella A della legge provinciale n. 16 del 2008 le parole: "legge provinciale sull'agriturismo" sono sostituite |
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Capo III - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) |
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Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 19991. Nella rubrica dell'articolo 23 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "con indicazione di origine" sono soppresse. |
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Art. 22 - Inserimento dell'articolo 23 ter nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese 19991. Dopo l'articolo 23 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente: "Art. 23 ter - Iniziative per la valorizzazione e la promozione del sistema territoriale, agricolo e agroalimentare, e per la cultura alimentare 1. Per valorizzare e promuovere il sistema territoriale, agricolo e agroalimentare, e la diffusione di una corretta cultura alimentare, anche per preservare la cultura contadina e favorire il mantenimento delle attività agricole sul territorio, in relazione ai benefici che ne derivano per l'ambien |
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