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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 32 - (Modifiche all’articolo 19 e inserimento degli articoli 3 bis e 25 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - (Piano regionale delle aree protette)
1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.
2. Il PRAP individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando altresì gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.
3. Il PRAP, approvato all’inizio di ogni legislatura regionale e comunque entro dieci mesi dall’insediamento del Consiglio regionale, è deliberato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia) e trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Il PRAP può essere aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).
5. Il PRAP, predisposto in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), è recepito nel PTR ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della medesima legge regionale.”.
b) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole “la proposta è trasmessa” sono sostituite dalle seguenti: “il piano controdedotto, deliberato dall’ente gestore, è trasmesso” e le parole “, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall’ente gestore” sono soppresse;
2) al comma 2, le parole “la proposta” sono sostituite dalle seguenti: “il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie” e le parole “ed alle disposizioni di legge in materia, determina le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute e” sono sostituite dalle seguenti: “, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi”.
c) dopo il Titolo II è inserito il seguente:
“TITOLO II BIS - APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE HABITAT E UCCELLI
Art. 25 bis - (Rete Natura 2000)
1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l’adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.
2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000.
3. La Regione:
a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l’approvazione dei piani di gestione di cui all’articolo 4, comma 2, del d.P.R. 357/1997;
c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale, nonché nell’ambito della procedura di VIA di competenza regionale;
d) garantisce adeguata informazione e formazione in merito alle finalità e allo stato di attuazione di Rete Natura 2000 e della tutela della biodiversità;
e) risarcisce ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 i danni provocati dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente Titolo al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole e ai pascoli.
4. Le province, le comunità montane e i comuni territorialmente interessati dalla Rete Natura 2000 individuano, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b).
5. Le province:
a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, in sede di valutazione di compatibilità del documento di piano con il piano territoriale di coordinamento provinciale;
b) effettuano la valutazione di incidenza delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;
c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette regionali contermini di loro competenza.
6. La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell’ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.
7. Gli enti gestori dei siti:
a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
b) per le ZSC e le ZPS adottano le misure di conservazione necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;
c) provvedono al monitoraggio, previsto dall’articolo 7 del d.P.R. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
d) esercitano le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III per l’inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e dalle valutazioni d’incidenza, ai sensi del presente articolo.
8. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:
a) nei casi di piani e relative varianti di competenza regionale, nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi;
b) negli altri casi, prima dell’approvazione del piano e relativa variante. Nella fase di adozione, la valutazione dell’Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.P.R. 357/1997.”.”
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