Capo abrogato dalla L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

1. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della concorrenza e in coerenza con i principi generali stabiliti dalla Regione in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1999 sono aggiunti i seguenti:

"3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune, perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilità della risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale.

4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo, nel rispetto dei principi fondanti il patto con le generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale.".


1. Al comma 5 dell'articolo 2 le parole "decorsi cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla stipulazione della convenzione prevista all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c)".


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "all'art. 24 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000"; alla lettera b) del medesimo comma e articolo le parole "all'art. 25 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Sussiste incompatibilità fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 5.".


1. Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "quelle concernenti il rapporto" sono sostituite con le seguenti: "l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti".

2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

"e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione del fatto che sia più vantaggioso nel caso di affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;".

3. Al comma 4 dell'articolo 6 le parole "lettere a), b) e f)" sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), e) ed f)".


1. Al comma 4 dell'articolo 7 le parole "all'art. 51 della legge n. 142 del 1990" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000".


1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia.".


Art. 7 - Inserimento del capo II bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il capo seguente:

"CAPO II bis - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALIT¿ DI GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 8 bis - Gestione delle reti ed impianti

1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definito all'articolo 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.

Art. 8 ter - Affidamento del servizio

1. All'affidamento delle attività di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'Agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le forme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l'applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.

3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'articolo 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.

4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Agenzia a società a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da Comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attività. Resta ferma per dette società l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

Art. 8 quater - Disposizioni per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti

1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si avvalgono della facoltà di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'Agenzia sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'Agenzia e il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli Comuni.

Art. 8 quinquies - Criteri per la gestione dei servizi

1. Con direttiva della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei servizi sia di un soggetto diverso dagli enti locali. In ogni caso non può essere autorizzata la gestione di una sola parte del servizio.

2. Nel caso di affidamento di una pluralità di servizi il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati. Detto affidamento non può essere effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 8 ter, comma 4.

3. L'Agenzia di ambito può affidare ai soggetti gestori dei servizi nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonché della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di ambito soggettivo della relativa applicabilità.".


Art. 8 - Inserimento del capo II ter nella legge regionale n. 25 del 1999

1. Dopo l'articolo 8 quinquies del capo II bis è aggiunto il seguente:

"CAPO II ter - FUNZIONI REGIONALI

Art. 8 sexies - Funzioni regionali

1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le finalità di cui alla presente legge;

b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;

c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.".


1. L'articolo 9 è abrogato.


1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita con la seguente:

"b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter;".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 dopo il punto è aggiunto il periodo seguente: "Quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica.".

3. Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.".

4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 la parola "sei" è sostituita con "cinque" e la lettera c) del comma 4 è soppressa.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 bis.

4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.

4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.".


1. Al comma 3 dell'articolo 11 le parole "quella prevista all'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990," sono sostituite con le seguenti: "costituita da una società a prevalente capitale pubblico".


1. Al comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole "è predisposto" è aggiunto il seguente periodo: "nel rispetto del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) nonché".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.".


1. Al comma 1 dell'articolo 13 sono soppresse le parole "di riferimento" prima delle parole "che assicura".


1. Al comma 1 dell'articolo 14 le parole "La Regione" sono sostituite con le seguenti: "La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.".

3. Al comma 3 dell'art. 14 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo "Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.".

4. Il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.".


1. Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.".

2. Al comma 2 dell'articolo 15 prima del punto è aggiunto il seguente periodo: ", tenendo altresì" conto del principio di prossimità territoriale per i rifiuti speciali derivanti dal pretrattamento dei rifiuti urbani".


1. Al comma 1 dell'articolo 16 le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"; alla lettera a) del medesimo comma le parole "rispondono alle" sono sostituite con "operano in coerenza con le" e la parola "nonché" è sostituita con "e rispondono"; la lettera b) è così sostituita: "b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;"; alla lettera c) dopo le parole "la gestione del servizio" è aggiunto "nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 5.

2 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.

2 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.".

3. Al comma 3 dell'articolo 16 le parole "decorso un anno" sono sostituite con "decorsi diciotto mesi".

4. Al comma 4 dell'articolo 16 prima del punto sono aggiunte le parole "mediante procedure ad evidenza pubblica".


1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 sono soppresse le parole "di riferimento".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui la convenzione abbia durata superiore a quella prevista all'articolo 16, comma 1, lettera c) la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.".


1. Al comma 1 dell'articolo 18 sono soppresse le parole "di riferimento".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali e per tipologia d'utenza.".

3. Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. A tal fine i gestori dello smaltimento concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti. Qualora quest'ultimo si discosti più del 20 per cento da quello medio regionale, determinato periodicamente dall'Autorità di cui all'articolo 20 della presente legge, dello scostamento deve essere data apposita motivazione e la medesima è sottoposta al parere dell'Autorità.".


1. Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

"Art. 18 bis - Gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.

2. In presenza di un soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.

3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute esigenze organizzative l'Agenzia può autorizzare il gestore, previa richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle previste in convenzione.

4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

5. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.".


1. Il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani.".


1. Al comma 3 dell'articolo 20 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta".

2. Al comma 5 dell'articolo 20 prima del punto è aggiunto il periodo "e di loro associazioni, su base regionale".

3. Il comma 6 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in materia di ambiente. Può inoltre avvalersi sulla base della programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale competente in materia di ambiente.".


1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta;"; alla lettera e) la parola "indici" è sostituita con "indicatori"; alla lettera f) del medesimo comma dopo le parole "di valutazione" sono aggiunte le seguenti: "anche socio economici"; e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti;".

2. Al comma 4 dell'articolo 21 sono soppresse le parole "coordina la propria attività e".


1. Al comma 2 dell'articolo 22 le parole "opera alle dipendenze funzionali dell'Autorità di cui all'art. 20; su indicazione e richiesta" sono soppresse e dopo le parole "L.R. 19 aprile 1995, n. 44" sono aggiunte le seguenti: "in raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).".


1. Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte di servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità.".


1. Al comma 1 dell'articolo 25 le parole "dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" sono sostituite con le seguenti: "dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).".

2. Il comma 7 dell'articolo 25 è soppresso.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"10 bis. Nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.".


Art. 26 - Modifiche alla rubrica del capo VI ed inserimento dell'articolo 25 bis nella legge regionale n. 25 del 1999

1. All'inizio della rubrica del capo VI sono aggiunte le parole "SANZIONI »'.

2. Prima dell'articolo 26 è aggiunto l'articolo seguente:

"Art. 25 bis - Sanzioni

1. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore.".


1. Dopo l'articolo 27 è aggiunto l'articolo seguente:

"Art. 27 bis - Disposizioni transitorie

1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.

2. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorità giudiziaria o per cause di forza maggiore, può, anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).

3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalità l'Agenzia affida direttamente segmenti di servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio.

4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, può anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del servizio.

5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 16, comma 2.

6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuità.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione dei servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).

8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'articolo 12 della presente legge è predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva."."

Dalla redazione