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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/03/2001, n. 93
L. 23/03/2001, n. 93
In vigore dal 19.4.2001.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 28/12/2015, n. 221
- D.P.R. 14/05/2007, n. 90
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- D. Leg.vo 18/02/2005, n. 59
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Art. 2. - (Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente)1. Per le finalità indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 |
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Art. 3. - Art. 5 Omissis |
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Art. 7. - (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)1. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predet |
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Art. 8. - (Aree naturali protette)1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate «Saline di Cervia» e «Saline di Tarquinia» è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia. 2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge |
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Art. 9. - (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria)1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «e di ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza». |
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Art. 10. - (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto». |
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Art. 12. - (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)1. All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo |
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Art. 13. - (Tutela della «Posidonia Oceanica») |
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Art. 14. - (Interventi di tutela dall'inquinamento marino)1. Omissis |
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Art. 15. - (Disposizioni in materia di attività mineraria)1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le |
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Art. 16. - (Norme per il Piemonte)1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All'onere |
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Art. 17. - (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente)1. - 2. Omissis |
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Art. 18. - (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme: |
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Art. 19. - Omissis |
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Art. 20. - (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002. |
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Art. 21. - (Promozione di «Agende 21» e contabilità ambientale)1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati «Agende 21», ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonché per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dell'Agenda 2 |
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Art. 22. - (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente: |
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Art. 23. - Omissis |
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