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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 10/01/2017, n. 23
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 R, ed in particolare gli articoli 5 e 32 nonché l’allegato C; Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 R, e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 R, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e |
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Art. 1. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori”; b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto: a) di persone; b) di persone e cose; c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico. 2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1. 3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s; b) gli ascensori da cantiere; c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione o le relative norme nazionali di attuazione.”; c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “ascensore”: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide; b) “supporto del carico”: la parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle; c) “ascensore modello”: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici; d) “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; e) “immissione sul mercato”: 1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure 2) la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; f) “installatore”: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore; g) “fabbricante”: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale; h) “rappresentante autorizzato”: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati; i) “importatore”: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo; l) “distributore”: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori; m) “operatori economici”: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; n) “specifica tecnica”: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare; o) “norma armonizzata”: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; p) “accreditamento”: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; r) “organismo nazionale di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; s) “valutazione della conformità”: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori; t) “organismo di valutazione della conformità”: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; u) “richiamo”: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale; v) “ritiro”: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento; z) “normativa di armonizzazione dell’Unione”: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; aa) “marcatura CE”: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione; bb) “montacarichi”: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico; cc) “modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione”, in particolare: 1) il cambiamento della velocità; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.”; d) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio). — 1. Le autorità competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori conformi al presente regolamento. 2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, è consentita l’esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi al presente regolamento, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone. 3. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento. 4. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento.”; e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori). — 1. Gli ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I. 2. I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica il presente regolamento rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti. 3. La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore. 4. I soggetti di cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.”; f) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti: “Art. 4-bis (Obblighi degli installatori). — 1. All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. 2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 6-bis. Qualora la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE. 3. L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. 4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi. 5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione. 6. Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato. 7. Gli installatori garantiscono che l&r |
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Art. 2. - Altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 1621. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) all’articolo 12, comma 2, le parole: “10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”; b) all’articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: “6, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “4-bis, comma 2”; |
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Art. 3. - Disposizioni tariffarie1. Alle attività di autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in cui introduce l’articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 R, ed alle attività di valutazione |
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Art. 4. - Disposizioni finali1. È consentita la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. |
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Art. 5. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per |
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Allegato A (art. 1, comma 1, lettera r) )“Allegato I (art. 2, comma 1, lettera c)) REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA OSSERVAZIONI PRELIMINARI 1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per l’ascensore o per il componente di sicurezza per ascensori in questione sussiste il rischio corrispondente allorché esso viene utilizzato alle condizioni previste dall’installatore o dal fabbricante. 2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel regolamento sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi. 3. Il fabbricante e l’installatore hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti i rischi che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi. 1. Considerazioni generali. 1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9 giugno 2006, pag. 24) attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 R. In ogni caso, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. 1.2. Supporto del carico Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore. Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro. 1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza globale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono avere né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento. 1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva) 1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l’ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale. 1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva. 1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità. 1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia. 1.5. Motore 1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina. 1.5.2. L’installatore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza. 1.6. Comandi 1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti. 1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata. 1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere comuni o interconnessi. 1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che: a) sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all’ascensore; b) l’alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico; c) i movimenti dell’ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca; d) un guasto all’impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa. 2. Rischi per le persone al di fuori della cabina. 2.1. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l’accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l’utilizzo normale dell’ascensore deve essere reso impossibile. 2.2. L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, in base alla facoltà lasciata agli Stati membri dalla direttiva attuata con il presente regolamento, è consentito mediante accordo preventivo secondo le procedure di cui all’articolo 17-bis, in particolare in edifici già esistenti, prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile. 2.3. Gli accessi di piano per l’entrata e l’uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile: a) un movimento della cabina azionato volontariamente o involontariamente se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano; b) l’apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata. 3. Rischi per le persone nella cabina. 3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte. Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano. 3.2. In caso di interruzione dell’alimentazione di energia o di guasto dei componenti, l’ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati. Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina. Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall’installatore. L’arresto dovuto all’azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico. 3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi. Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al punto 2.2. 3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa. 4. Altri rischi. 4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l’insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento. 4.2. Quando devono contribuire alla protezione dell’edificio contro l’incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, devono presentare un’adeguata resistenza al fuoco in termini di integrità e di proprietà relative all’isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico). 4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa. 4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina. 4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento. 4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall’installatore, essi possano terminare i movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra. 4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un’aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato. 4.8. Nella cabina vi deve essere un’illuminazione sufficiente durante l’uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un’illuminazione di emergenza. 4.9. I mezzi di comunicazione di cui al punto 4.5 e l’illuminazione di emergenza di cui al punto 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di normale alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso. 4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l’arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell’ascensore da parte delle squadre di soccorso. 5. Marcatura. 5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 R, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto. 5.2. Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina. 6. Istruzioni. 6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi: a) il montaggio; b) i collegamenti; c) la regolazione; d) la manutenzione. 6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti: a) le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4; b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche. ALLEGATO II (art. 6-ter, comma 2) A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI La dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi: a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante; b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato; c) descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per ascensori è possibile includere un’immagine; d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione; e) anno di fabbricazione del componente di sicurezza per ascensori; f) tutte le disposizioni pertinenti che il componente di sicurezza per ascensori soddisfa; g) una dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione; h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate utilizzate; i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IV, parte A e all’allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato; j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità al tipo mediante controlli a campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IX; k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI o VII; l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato; m) luogo e data della firma; n) firma. B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI ASCENSORI La dichiarazione di conformità UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi: a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’installatore; b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato; c) descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l’ascensore è installato; d) anno di installazione dell’ascensore; e) tutte le disposizioni pertinenti che l’ascensore soddisfa; f) una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione; g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate; h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato; i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII; j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame finale per gli ascensori di cui all’allegato V; k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dall’installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati X, XI o XII; l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo rappresentante autorizzato; m) luogo e data della firma; n) firma. ALLEGATO III (art. 1, comma 2) - ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI 1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano. 2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati. 3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva. 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia: i) a caratteristica non lineare, o ii) con smorzamento del movimento di ritorno. b) Ammortizzatori a dissipazione di energia. 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute. 6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici. ALLEGATO IV (art. 6, comma 1, lettera a) e art. 6-bis, comma 1, lettera a)) - ESAME UE DEL TIPO PER GLI ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI (MODULO B) A. Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori 1. L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’allegato I e che permetterà all’ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni. 2. La domanda di esame UE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a un unico |
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17/12/2024
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