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L. R. Veneto 18/10/1996, n. 32

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 18/01/2023, n. 38
- Deliberaz. G.R. 25/01/2022, n. 46
- Deliberaz. G.R. 03/11/2020, n. 1471
- L.R. 16/05/2019, n. 15
- L.R. 16/03/2018, n. 13
- L.R. 29/12/2017, n. 45
- Deliberaz. G.R. 23/12/2015, n. 1951
- Deliberaz. G.R. 16/12/2014, n. 2409
- L.R. 23/11/2012, n. 43
- L.R. 29/06/2012, n. 23
- L.R. 08/05/2009, n. 12
- L.R. 16/08/2007, n. 20
- L.R. 13/09/2001, n. 27
- L.R. 03/12/1998, n. 29
- L.R. 03/02/1998, n. 3
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CAPO I - Principi generali

 

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Art. 1 - Finalità

1. È istituita l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modific

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Art. 2 - Funzioni della Regione

1. La Regione provvede, in particolare, a:

a) definire, nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;

b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell’ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;

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Art. 3 - Funzioni dell’Agenzia

1. L’ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente relative:

a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

1) acqua;

2) aria, compreso l’inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;

3) suolo;

4) rifiuti solidi e liquidi;

b) alla radioattività ambientale;

c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni. N3

2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’ARPAV provvede, in particolare, a:

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Art. 4 - Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie in relazione alla presente legge

1. Per quanto rileva ai fini della presente legge le competenze dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e di cui alla legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 e all’allegato piano socio-sanitario regionale, riguardano le seguenti materie:

a) igiene e sanità pubblica, relativa in particolare

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Art. 5 - Coordinamento tra ARPAV e unità locali socio sanitarie

1. L’ARPAV ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza

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Art. 6 - Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell’ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

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CAPO II - Natura giuridica e organi dell’ARPAV

 

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Art. 7 - Natura giuridica

1. L’ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa,

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Art. 8 - Organi dell’ARPAV

1. Sono organi dell’ARPAV:

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Art. 9 - Comitato regionale di indirizzo

1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato è composto da:

a) il Presidente dell

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Art. 10 - Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell’ARPAV, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell’ARPAV, di cui è il legale rappresentante.

2. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell’ARPAV; N10

b) alla verifica e all’assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;

c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all’articolo

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Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, nominati, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale n. 46/1993, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale d

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CAPO III - Organizzazione dell’ARPAV

 

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Art. 12 - Organizzazione

1. L’ARPAV si articola in:

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Art. 13 - Organizzazione della direzione generale

1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all’espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico - scientifica. N16

2. N17

3. N17

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Art. 14 - Dipartimenti provinciali

1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell’ARPAV, che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree funzionali della direzione generale.

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Art. 14 bis - Dipartimenti regionali

1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti regionali riferiscono alle aree funzionali della direzio

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CAPO IV - Funzionamento dell’ARPAV

 

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Art. 15 - Regolamento

1. Il regolamento dell’ARPAV è predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all’articolo 13; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all’articolo 9.

2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.

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Art. 16 - Programmazione dell’attività

1. L’ARPAV svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.

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Art. 17 - Gestione economico-finanziaria

1. L’ARPAV è tenuta al pareggio di bilancio.

2. Per

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Art. 18 - Comitato provinciale di coordinamento

1. Presso ciascuna Provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento, al fine di garantire il coordinamento delle attività del dipartimento provinciale dell’ARPAV con le attività delle competenti strutture della provincia e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie e l’ottimale svolgimento delle attività previste nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui all’articolo 6.

2. Il comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in particolare:

a) formul

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Art. 19 - Controllo regionale

N46

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, dell'ARPAV mediante:

a) la continua attività anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;

b) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di s

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Art. 20 - Consultazione delle rappresentanze sociali

1. Le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazione

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Art. 21 - Collaborazione con ANPA, Agenzia europea per l’ambiente, Università agli studi, Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca

1. L’ARPAV può stipulare apposita convenzione con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), ai sensi del comma 3 dell’

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CAPO V - Costituzione dell’ARPAV e sue dotazioni

 

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Art. 22 - Costituzione

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede a nominare il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11.

2. Fino al 31 dicembre 1998, il direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il compimento dei seguenti atti:

a) ricognizione che, sulla

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Art. 23 - Dotazione di personale

1. Sono assegnati all’ARPAV, con le modalità di cui all’articolo 25:

a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le dotazioni organiche alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle unità locali socio sanitarie, in base alla ricognizione di cui all’articolo 22, relative al personale

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Art. 24 - Dotazione di beni

1. Sono assegnati all’ARPAV, con le modalità di cui all’articolo 25:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di pre

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Art. 25 - Modalità di assegnazione del personale e dei beni

N31

1. La Giunta regionale, entro il novantesimo giorno successivo al termine di cui all’articolo 22, comma 2, sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale dell’ARPAV, nell’esercizio delle proprie funzioni di commissario straordinario di cui all’articolo 22, provvede a trasferire all’ARPAV le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all’articolo 23, comma 1, lettere da a) ad e), e all’articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c), e le relative risorse finanziarie. N32

2. All’atto del trasferimento all’ARPAV del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici.

3. Per l’assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti:

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Art. 26 - Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 496/1993, così come convertito dalla legge n. 61/1994, in attesa dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all’ARPAV a norma della presente legge, conserva

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Art. 27 - Finanziamento dell’ARPAV

1. Nelle more della definizione di forme organizzate di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, le entrate dell'ARPAV, al fine di garantirne l'autonomia amministrativa e contabile, sono costituite da:

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CAPO VI - Norme transitorie e finali

 

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Art. 28 - Modifiche degli articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, “Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”

1. All’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 sono eliminate le parole “di vita e”.

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Art. 29 - Modifiche degli articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni ed integrazioni
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Art. 30 - Norme finali

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per l’igiene pu

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Art. 31 - Norma finanziaria

N35

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Art. 32 - Norma transitoria

1. A modifica di quanto disposto dall’articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 56/1994, l’abrogazione degli articoli da 16

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Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 12/2009.

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