Il comma 3 dell’art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la gestione amministrativa e contabile dei residui dei centri regionali specializzati di Teolo, Arabba e Castelfranco, l’ARPAV viene delegata alla liquidazione ed al pagamento delle posizioni contabili in essere al 31 dicembre 1998, ai sensi dell’art. 95 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, quale organo esterno alla Regione stessa, previa verifica da parte delle strutture regionali competenti, d’intesa con l’ARPAV, della permanenza degli obblighi che hanno dato origine ai residui esistenti”.

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