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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 28/01/2022, n. 2
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- L.R. 27/07/2023, n. 15
- Sent. Corte Cost. 18/07/2023, n. 148
- L.R. 09/08/2022, n. 21
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CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027) |
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Art. 1 - Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)[1. È approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) costituito dai seguenti documenti: a) regolamento di attu |
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Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)1. Il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con la presente legge ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022. |
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Art. 3 - Competenze della Giunta regionale1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano faunistico- venatorio regionale, sempre che non inci |
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CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" |
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Art. 4 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"1. Il comma 4, dell'articolo 5, della legge regionale 9 dicembre |
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Art. 5 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"1. All'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 5 le parole: "tre rappresenta |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"1. All'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"1. All'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 è così sostituito: "4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da: a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associa |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"1. All'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 |
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Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l'articolo 35-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"1. Dopo l'articolo 35-bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente: "Art. 35-ter - Codice etico per la disciplina dell'esercizio |
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Art. 19 - Modifiche all'allegato A "Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"1. All'Allegato A "Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti |
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CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni |
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Art. 20 - Disposizioni transitorie1. Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come rideterminata, da ultimo, con la legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 "Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvat |
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Art. 21 - Abrogazioni1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022. |
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Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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Allegato A - Regolamento di attuazione |
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Allegato B - Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini |
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Allegato C - Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale |
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Allegato D - Rapporto ambientale |
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Allegato E - Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale |
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Allegato F - Rapporto ambientale - sintesi non tecnica |
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Allegato G - Rapporto ambientale - Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021Parte di provvedimento in formato grafico |
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