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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 27/04/2012, n. 18
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- L.R. 02/04/2014, n. 11
- L.R. 28/12/2012 n. 49
- L.R. 28/09/2012, n. 40
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dell’articolo 14, commi 28 e 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione fi |
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CAPO II - Esercizio associato di funzioni e servizi |
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Art. 2 - Esercizio associato delle funzioni fondamentali.1. Sono obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti oppure fino a 3.000 abitanti qualora compresi nell'area geograf |
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Art. 3 - Esercizio associato delle funzioni e dei servizi1. I comuni di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all |
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CAPO III - Forme di esercizio associato |
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Art. 4 - Unione di comuni1. L’esercizio associato di cui all’articolo 3 può essere attuato mediante unione di comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposi |
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Art. 5 - Convenzione1. L’esercizio associato di cui all’articolo 3 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti |
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Art. 6 - Consorzi1. I comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all’entrata in vigore de |
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CAPO IV - Piano di riordino territoriale |
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Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee1. Ai fini dell’esercizio associato delle funzioni comunali nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della C |
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Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale ottimale1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all’articolo 7. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla normativa vigente. 3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati: |
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CAPO V - Incentivazioni per le gestioni associate |
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Art. 9 - Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, definisc |
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Art. 10 - Contributi1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione dei seguenti contributi: a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di esercizio; b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento. |
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Art. 11 - Supporto formativo e tecnico-organizzativo1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle fusioni |
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CAPO V-bis - Disposizioni in materia di unioni montane |
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Art. 11-bis - Disposizioni in materia di unioni montane1. Il presente articolo definisce la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). 2. L'ambito territoriale delle unioni montane, individuato ai se |
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CAPO VI - Anagrafe delle forme di gestione associata |
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Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata |
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CAPO VII - Disposizioni finanziarie |
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Art. 13 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, dell’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’articolo 10, comma 3 e dell’articolo 11, quantificati in euro |
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CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie relative alle comunità montane |
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Art. 17 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale d |
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Allegato A - Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)Parte di provvedimento in formato grafico |
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