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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 25/09/2017, n. 31
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L. R. Veneto 25/09/2017, n. 31
- L.R. 29/12/2020, n. 39
- L.R. 20/05/2020, n. 15
- L.R. 18/07/2018, n. 24
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TITOLO I - Costituzione, durata e composizione del CAL |
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Art. 1 - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali1. In attuazione dell'articolo 16 dello Statuto del Veneto è istituito il Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, con sede presso il Consigli |
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Art. 2 - Composizione e soggetti partecipanti alle sedute1. Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di "ventiquattro" N3. 2. Sono componenti di diritto: a) i presidenti delle province del Veneto; b) il sindaco della Città metropolitana di Venezia; c) N4 d) un rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI); |
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Art. 3 - Costituzione e durata in carica1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell'insediamento del Consiglio regionale con proprio decretoN10, sulla base delle designazioni d |
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Art. 4 - Elezione dei componenti del CAL |
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Art. 5 - Decadenza dei componenti del CAL1. I componenti del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l'ente di proveni |
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TITOLO II - Funzioni |
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Art. 6 - Funzioni del CAL1. Il CAL, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla presente legge, svolge attività consultiva, concertativa e propositiva, nei casi previsti dallo Statuto nonché da leggi e regolamenti regionali. 2. Il CAL, nell'esercizio dell'attività consultiva, esprime parere obbligatorio: a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni di interesse per gli enti locali; b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali; c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti l'esercizio associato delle funzioni; |
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Art. 7 - Seduta congiunta annuale tra CAL e Consiglio regionale1. Il CAL e il Consiglio regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un'analisi del sistema delle autonomi |
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Art. 8 - Pareri obbligatori1. Il CAL esprime i pareri obbligatori di cui all'articolo 6, comma 2, su richiesta del Consiglio regionale e della Giunta regionale. |
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Art. 9 - Intese1. Le intese a cui partecipa il CAL ai sensi dell'articolo 6, comma 3, si perfezionano con la sottoscrizione da parte del |
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Art. 10 - Accordi1. La Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionali |
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TITOLO III - Organizzazione e funzionamento |
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Art. 11 - Assemblea1. Il CAL si riunisce in Assemblea con la partecipazione dei componenti di diritto ed elettivi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, alla quale possono partecipare i soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo artic |
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Art. 12 - Presidente1. Il Presidente e il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, sono eletti nella seduta di insediamento |
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Art. 13 - Ufficio di presidenza1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del Presidente, è costituito l'Ufficio di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori e di svolgere le altre funzioni indicate dal Regolamento. |
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Art. 14 - Pubblicità degli atti1. Gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale. |
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Art. 15 - Regolamento del CAL1. Il Regolamento del CAL è approvato dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il termi |
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Art. 16 - Struttura di supporto1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua la struttura di supporto del CAL ed assicura il personale nel |
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TITOLO IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali, abrogazioni |
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Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali1. In sede di prima applicazione, il CAL è costituito entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente leg |
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Art. 18 - Abrogazioni e disposizioni di rinvio1. A decorrere dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL sono abrogati: |
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Art. 19 - Norma finanziaria1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 5.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, afferenti il finanziamento del Consiglio regionale. |
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