Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 06/09/2023, n. 23, così recitava:

“Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata.

2. L’iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale.”

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