Articolo abrogato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 28/09/2012, n. 40, a decorrere dalla data di costituzione delle unioni montane e, successivamente, dall’art. 1, comma 2, della L.R. 28/12/2012, n. 49 a decorrere dal giorno successivo della sua data di entrata in vigore, così recitava:

“Art. 15 - Disposizioni transitorie relative alle comunità montane

1. I comuni appartenenti a comunità montane possono continuare ad esercitare in forma associata esclusivamente le funzioni e i servizi già conferiti, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 le funzioni e i servizi di cui al comma 1 sono esercitati dai comuni o dalle eventuali forme associative cui gli stessi aderiscano.”

Dalla redazione