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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 26/03/1999, n. 10
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- L.R. 28/12/2004, n. 3
- L.R. 30/01/2004, n. 1
- Delib. G.R. 27/09/2011, n. 1539
- L.R. 27/04/2015, n. 6
- Sentenza C. Cost. 20/10/2017, n. 218
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Veneto, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, disciplina con la presente legge le procedure di valutazione d'impatto ambientale (in seguito denominata VIA), ai fini di: a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a progetti di impianti, opere o interventi in |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali; b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il quale i progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 "C3 bis"e C4 della presente legge, sono assoggettati alla procedura di VIA; c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza modifiche impiantistiche; d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi |
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Art. 3 - Campo di applicazione1. Sono assoggettati alla procedura di VIA: a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C1 e C2 "C3 bis" eccedenti le soglie dimensionali ivi previste; b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al c |
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Art. 4 - Autorità competenti per le procedure di VIA1. La Regione è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai: a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1, C1 e C2; b) progetti elencati negli allegati B2, C3 "C3 bis"e C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri. 2. La provincia è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3 "C3 bis" e C |
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Art. 5 - Struttura operativa al procedimento di VIA e Commissione VIA1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti. 2. La Commissione VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere |
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CAPO II - Procedure preliminari |
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Art. 7 - Procedura di verifica1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati A1, A2, B1, B2, C1, C2 e C3, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla autorità competente. 2. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C4 il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura |
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Art. 8 - Fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA è facoltà |
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CAPO III - Procedura di VIA |
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Art. 9 - Studio di impatto ambientale (SIA)1. Il SIA è predisposto a cura e spese del soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del DPR 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4. |
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Art. 10 - Presentazione della domanda di VIA |
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Art. 11 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto1. Per i progetti di impianti, opere o interventi assogget |
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Art. 12 - Presentazione contestuale della domanda di VIA e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per l'autorizzazione del progetto |
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Art. 13 - Istruttoria preliminare1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui agli articoli 10, 11 o 12, la struttura competente per la VIA provvede all'esame formale della documentazione presentata, esprimendosi in ordine a: a) la completezza della documentazione in fu |
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Art. 14 - Deposito e pubblicità1. Il soggetto proponente, a seguito della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 13 o dell'inutile decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le province ove è localizzato l'impianto, opera o intervento e, nel caso ricada anche parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province interessat |
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Art. 15 - Presentazione al pubblico1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, il soggetto proponente provvede, a sua cura e spese, alla presentazi |
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Art. 16 - Partecipazione |
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Art. 17 - Pareri dei comuni e delle province interessati |
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Art. 18 - Parere della commissione VIA1. Entro centotrentacinque giorni dalla data della pubblicazione dell'ultimo annuncio di cui al comma 3 dell'articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere sull'impatto ambientale dell'impianto, opera o intervento proposto, sulla base: |
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Art. 19 - "Giudizio di compatibilità ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle Province" N12 |
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Art. 19 bis - Giudizio di compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle Province.1. Per i progetti di impianti opere o interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati A1, B1, C3-1bis, B2 dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali |
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CAPO IV - Procedure di VIA per progetti con impatti interregionali e transfrontalieri |
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Art. 20 - Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anc |
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Art. 21 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti ril |
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CAPO V - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA statale |
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CAPO VI - Semplificazione dei procedimenti |
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Art. 23 -"Semplificazione amministrativa in materia di progetti di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e di impianti di depurazione"1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per i progetti previsti dall'allegato A1 con esclusione della lettera k), dall'allegato B1 con esclusione della lettera g), e dall'allegato B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture nonché dall'allegato C3 bis, il giudizio di compatibilità ambientale è integ |
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Art. 24 - Semplificazione amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività di cava1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di concessione o di autorizz |
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Art. 25 - Conferenza di servizi1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa l'autorità competente per la VIA convoca una conferenza di servizi al fine di acquisire in un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva degli impi |
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CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 27 - Decorrenza dell'efficacia1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive di cui all'articolo 4; in assenza delle direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 31 - Norma finanziaria |
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Allegato A1 - Progetti assoggettati alla procedura di via in tutto il territorio regionalea) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa. b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97. c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti. d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato |
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Allegato A2 - Progetti assoggettati alla procedura di via in tutto il territorio regionale |
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Allegato B1 - Progetti assoggettati alla procedura di via qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protettea) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all'allegato, B, lett. D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97. b) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, Iett. D2 e da D8 a D11, del D.Lgs n. 22/97. c) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi m |
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Allegato B2 - Progetti assoggettati alla procedura di via qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette1. Agricoltura a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha. b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 10 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 2,5 ha. c) Impianti per l'allevamento intensivo, di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe. d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha. e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 2,5 ha. f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 100 ha. 2. Industria energetica ed estrattiva a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 25 MW b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie. c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda. d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 10 km. e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. f) Installazione di oleodotti e gasdotti con Ia lunghezza complessiva superiore ai 10 km. 3. Lavorazione dei metalli a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 2.500 m² di superficie impegnata o 25.000 m³ di volume. b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 1,25 t/ora. c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio grezzo; |
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Allegato C3 - Progetti assoggettati alla procedura di VIA qualora ricadano, anche parzialmente all'interno di aree sensibili come individuate e classificate nell'Allegato D
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Allegato C3 bis - Progetti assoggettati alla procedura di via in tutto il territorio regionalea) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97). b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97). |
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Allegato C4 - Progetti assoggettati dalla procedura di verifica di cui all'articolo 7 qualora non sottoposti obbligatoriamente alle procedure di via di cui al capo III1. Agricoltura a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 13 ha. b) lniziale forestazione con una superficie superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 6,5 ha. c) N20 d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 390 ha. e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 6,5 ha. f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha. 2. Industria energetica ed estrattiva a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 mw. b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda. c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 26 km. d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. e) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore a 26 km. f) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. 3. Lavorazione dei metalli a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m di superficie impegnata o 65.000 m³ di volume. b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 3,25 t/ora. |
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Allegato DClassificazione e individuazione delle aree sensibili a aree densamente abitate: centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. B Ambiente idrico superficiale: specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. C Suolo e sottosuolo: C1 zone |
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