Lettere abrogate dalla L.R. del 16/08/2002 n.27. Le lettere a), b), h), i), l) e m) dell’Allegato A2 così recitavano:

“a)Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 I/minuto secondo.

h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano 15 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare, o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza, superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 m³.

l) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.

m) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.”

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