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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 15/01/1985, n. 6
L.R. Veneto 15/01/1985, n. 6
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Principi generali).La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, a |
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Art. 2 - (Ambiti, destinatari e modalità di intervento)Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente, la Regione concede co |
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Art. 3 - (Entità dei contributi)1. I contributi possono essere concessi fino all'ammontare del settanta per cento della spesa ritenut |
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Art. 4 - (Modalità per la presentazione delle domande)Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da: a) progetto o programma di massima dell'iniziat |
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Art. 5 - (Procedure di riparto)La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi sulla base delle domande pervenute e tenendo conto dei seguenti criteri ed elemen |
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Art. 6 - (Norme per l'erogazione dei contributi)La Giunta regionale, approvata la ripartizione dei contributi per le iniziative ammesse, provvede a darne comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi sei mesi dal ricevimento della comunicazione pena la decadenza del contributo devono presentare al Presidente della Giunta regionale: a) il piano finanziario che prevede la copertura delle spese a carico dei beneficiari; |
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Art. 7 - (Riduzione e revoca dei contributi)I contributi concessi ai sensi della presente legge, sono proporzionalmente ridotti, con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una dimin |
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Art. 8 - (Non cumulabilità dei contributi)I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali concessi p |
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Art. 9 - (Norma transitoria)In sede di prima applicazione, le domande di cui al precedente art. 4, devono essere presentate entro |
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Art. 10 - (Norma finanziaria)Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 700.000.000 a carico dell' |
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Art. 11 - (Variazioni di bilancio)Stato di previsione della spesa Variazione in diminuzione Cap. 80230 - "Fondo globale spese di investimento e di sviluppo Partita n. 12 - Contributi per centri per i servizi culturali. Bilancio pluriennale |
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Art. 12 - (Dichiarazione d'urgenza)La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. |
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