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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 30/09/2011, n. 18
L.R. Veneto 30/09/2011, n. 18
L.R. Veneto 30/09/2011, n. 18
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[Premessa] |
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Art. 1 - Principi generali1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e artistiche nell’ambito del territorio regionale, media |
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Art. 2 - Destinatari e modalità di intervento1. Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell’articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale a enti locali e ad istituti ecclesiastici nonché ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la proprietà dell’immob |
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Art. 3 - Entità dei contributi1. I contributi possono essere concessi fino all’ammontare dell’80 per cento della spesa |
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Art. 4 - Presentazione delle domande1. Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 sono prese |
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Art. 5 - Riparto dei contributi1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse a disposizione per l’esercizio finanziar |
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Art. 6 - Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese1. La Giunta regionale, approvata la graduatoria delle domande ammesse con il riparto dei contributi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, provvede a darne comunicazione ai soggetti beneficiari, i quali, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla comunicazione, devono produrre formale accettazione del contributo unitamente alla documentazione prescritta con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4. |
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Art. 7 - Riduzione e revoca dei contributi1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono proporzionalmente ridotti con provvedimento del dirigente regionale, qualora venga accertata una diminuzione superiore al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In ogni caso la misura del con |
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Art. 8 - Non cumulabilità dei contributi1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali erogati negli ultimi cin |
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Art. 9 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 |
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Art. 10 - Abrogazioni1. È abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, |
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Art. 11 - Norma transitoria1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente l |
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Art. 12 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in |
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