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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 06/07/2018, n. 989
Deliberaz. G.R. Veneto 06/07/2018, n. 989
Deliberaz. G.R. Veneto 06/07/2018, n. 989
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Testo del provvedimentoL'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue. La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede, all'articolo 24 le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi; all'articolo 27 prevede le seguenti tipologie di strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini. L'articolo 31 della citata legge regionale prevede che la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individui i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni necessari per ottenere la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e complementari. La Giunta regionale con deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, modificata dalle seguenti deliberazioni n. 588 del 21 aprile 2015, n. 184 del 23 febbraio 2016, n. 69 del 27 gennaio 2017 e n. 343 del 22 marzo 2017, ha approvato i requisiti necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere. La Giunta regionale con deliberazione n. 1521 del 12 agosto 2014, modificata dalle deliberazioni n. 184 del 23 febbraio 2016, e n. 588 del 21 aprile 2015, ha approvato i requisiti necessari per la classificazione degli alberghi diffusi. La Giunta regionale con deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015, modificata dalle deliberazioni n. 498 del 19 aprile 2016, n. 780 del 27 maggio 2016, e n. 2080 del 14 dicembre 2017, ha approvato i requisiti necessari per la classificazione delle strutture ricettive complementari. La Regione del Veneto offre una vasta panoramica di strutture ricettive con l'obbiettivo di soddisfare le esigenze turistiche più diverse e, tra queste, emerge anche l'offerta di pernottare in strutture ricettive situate in Ville Venete o in altri edifici vincolati di pregio storico. Di conseguenza, il legislatore regionale, con la legge regionale n. 11/2013 all'articolo 31, comma 1-bis, ha disposto che la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville Venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Nella citata legge regionale, all'articolo 31, comma 1-ter, è stabilito che la Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive dalla L.R. n. 11/2013, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville Venete o in altri edifici vincolati di pregio storico o in altri edifici soggetti a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale. È emerso che le strutture ricettive turistiche situate in edifici qualificati come beni culturali, come sopra specificato, presentano problematiche e criticità, diverse ed ulteriori, rispetto alle strutture ricettive ubicate in immobili che non presentano tali caratteristiche. Infatti, in tali strutture ricettive qualificate come beni culturali, è richiesta l'autorizzazi |
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