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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 27/05/2014, n. 807
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PremessaLa Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale. Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore. La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica italiana) che a livello europeo (quinta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta, nonché per la cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto che viene apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare nello scorso anno un totale di quasi 62 milioni di presenze nel territorio regionale. Nell'ambito delle differenti tipologie di strutture ricettive presenti nel territorio regionale, un elemento di punta è sicuramente l'offerta ricettiva alberghiera che annovera, 3.092 strutture alberghiere, e assicura una disponibilità di oltre 214.000 posti letto. Gli alberghi a tre stelle costituiscono quasi il 46 % dell'offerta ricettiva alberghiera, e di notevole entità appare anche il numero di alberghi a quattro e cinque stelle, che sommati rappresentano quasi il 18 % del numero complessivo delle strutture alberghiere. La classificazione delle strutture ricettive è un procedimento amministrativo provinciale, disciplinato dalla recente legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, agli articoli 31 e 32 ed è volto ad accertare e valutare i requisiti minimi obbligatori previsti dalla suddetta legge per ciascuna tipologia di struttura ricettiva, nonché a verificare la mancanza di omonimia tra strutture ricettive all'interno dello stesso comune. La funzione amministrativa di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'articolo 32 della citata legge regionale, è attribuita alla Provincia competente per territorio e il provvedimento di classificazione ha una durata di cinque anni. Le informazioni sulle strutture ricettive raccolte dalle Province in sede di classificazione e trasmesse al Sistema Informativo Turistico Regionale soddisfano direttamente l'interesse pubblico regionale alla conoscenza dell'offerta turistica. La conoscenza delle strutture ricettive ovviamente non è fine a sé stessa, ma è utile per la successiva valorizzazione delle suddette risorse turistiche. Infatti, la Regione ha la necessità di conoscere il numero e le principali caratteristiche delle strutture ricettive per predisporre provvedimenti regionali fondati su dati significativi, aggiornati e completi, sia nell'ambito della programmazione regionale in materia di promozione turistica, sia nell'ambito dei provvedimenti regionali di finanziamento dei soggetti privati, ai fini della riqualificazione dell'offerta turistica. L'individuazione di criteri uniformi di classificazione degli alberghi e delle altre strutture ricettive, su scala regionale mira a soddisfare altri due importanti interessi pubblici: - la tutela del turista, in quanto il consumatore, tramite la classificazione della struttura ricettiva, basata su criteri certi e principi omogenei, può conoscere preventivamente le caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture ricettive e può quindi scegliere l'offerta ricettiva che meglio soddisfa le sue esigenze; - la tutela della leale concorrenza tra imprese turistiche, perché un efficace controllo pubblico sui requisiti degli alberghi e delle altre strutture ricettive, tutela quegli operatori che sostengono costi ec |
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Allegato A - Disposizioni per la classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive alberghiere
LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11, ARTICOLI 29 E 31 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”
Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.
Art. 2. DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE 1. Ai sensi dell’articolo 29, e in sede di prima applicazione della legge regionale, le strutture ricettive alberghiere possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di: a) Grand Hotel: l’albergo classificato con almeno cinque stelle; b) Palace Hotel: l’albergo classificato con almeno quattro stelle; c) Garnì o Meublè: l’albergo sprovvisto di ristorante; d) Hotel di lusso: l’albergo classificato con cinque stelle dotato di almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all’allegato B) del presente provvedimento; e) Resort: la struttura ricettiva alberghiera classificata a quattro o cinque stelle, dotata di spazi verdi accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf; f) Motel: albergo che fornisce alle autovetture, ai motocicli o alle imbarcazioni degli ospiti servizi di riparazione o di rifornimento carburanti; g) Beauty farm: struttura ricettiva alberghiera che fornisce agli ospiti trattamenti estetici tramite l’attività di estetista disciplinata dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29; h) Residenza d’epoca alberghiera: struttura ricettiva alberghiera situata in un edificio oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 2. Con successivo provvedimento deliberativo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 11/2013, potranno essere considerate altre diverse denominazioni per le strutture ricettive alberghiere, anche su proposta delle Associazioni di rappresentanza di cui all’articolo 2, l |
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Allegato B
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Allegato C
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