Deliberaz. G.R. Veneto 05/02/2019, n. 109 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Veneto 05/02/2019, n. 109

Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari: rifugi alpini. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n. 122/CR del 27 novembre 2018.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 30/07/2019, n. 1127

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Testo del provvedimento

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 27 disciplina le seguenti tipologie di strutture ricettive complementari: gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i bed and breakfast e i rifugi alpini.

L'articolo 31 della suddetta legge prevede inoltre un provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per individuare i requisiti di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i rifugi alpini.

La Giunta regionale ha pertanto disciplinato i criteri e le procedure per la classificazione delle strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi alpini che, in ragione delle loro peculiari caratteristiche legate alla localizzazione in aree di montagna, alla stagionalità prevalentemente estiva, agli specifici servizi offerti e alla tipologia di turisti ospitati, richiedono un provvedimento specifico.

I rifugi alpini, definiti dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 della L.R. n. 11/2013, "sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti.

I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata".

Dalla citata definizione contenuta nell'art. 27 della L.R. n. 11/2013 si deducono le due caratteristiche peculiari dei rifugi alpini: l'ubicazione in montagna e la funzione non solo ricettiva ma anche di soccorso alpino.

La localizzazione dei rifugi alpini, spesso in zone di alta montagna non accessibili con strada rotabile o con funivia, comporta costi elevati di gestione degli stessi, sia per i rifornimenti di materiali e di energia, sia per gli interventi edilizi di manutenzione, che talvolta richiedono l'ausilio di elicotteri.

Si evidenzia, inoltre, che la frequente ubicazione dei rifugi in zone di montagna vincolate da un punto di vista paesaggistico e ambientale, o comunque con poco spazio edificabile per motivi fisici, non favorisce gli ampliamenti dei locali di pernottamento e delle aree comuni per i turisti, né dei locali tecnici, né dei locali riservati al personale di servizio presso i rifugi.

Tali suddette limitazioni ambientali, economiche ed edilizie rendono quindi oggettivamente difficile, per molti rifugi alpini, l'offerta di un'ampia gamma di servizi turistici.

Si evidenzia inoltre che l'importante funzione di soccorso alpino svolta dai rifugi giustifica di per sé, l'interesse pubblico alla loro conservazione, anche tramite la concessione di agevolazioni pubbliche per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia delle suddette strutture, particolarmente esposte durante la stagione invernale a dure condizioni ambientali e climatiche che le danneggiano o le logorano.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013, la Giunta regionale con proprio provvedimento individua i livelli di classificazione delle strutture ricettive a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle dotazioni, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti.

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Allegato A - Requisiti di classificazione unica dei rifugi alpini

I rifugi alpini devono essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre dei seguenti requisiti:

1) locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;

2) cucina con idonea attrezzatura per la preparazione dei pasti, utilizzabile esclusivamente dal gestore;

3) spazi attrezzati utilizzabili per il consumo di alimenti e bevande;

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