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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dir.R. Veneto 21/02/2019, n. 35
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Testo del documentoIL DIRETTORE PREMESSO CHE la tipologia della struttura ricettiva "rifugi" era già prevista tra le strutture ricettive extralberghiere - ai sensi dell'articolo 25, della legge regionale n. 33/2002 - con la seguente distinzione: - rifugi escursionistici, ai sensi del comma 15 del citato articolo 25, le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'Allegato G, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica; - rifugi alpini, ai sensi del comma 16 del citato articolo 25, le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata; DATO ATTO CHE successivamente la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha disciplinato i "rifugi", all'articolo 27, comma 2, lettera e) tra le strutture ricettive complementari "rifugi alpini" che si caratterizzano per essere ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti; la stessa L.R. n. 11/2013, all'articolo 31, prevede che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provveda ad individuare i requisiti di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i rifugi alpini; ai sensi del comma 8 dell'articolo 50 i rifugi, già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la denominazione e la |
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Allegato AParte di provvedimenti in formato grafico |
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