FAST FIND : NR40288

D. Dir.R. Veneto 21/02/2019, n. 35

Approvazione del modello regionale di domanda e della relativa asseverazione tecnica, da presentare alla Provincia competente per territorio per il rilascio, rinnovo, modifica della classificazione unica delle strutture ricettive complementari "rifugi alpini". Articolo 27, comma 2. DGR n. 109 del 5 febbraio 2019.
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Testo del documento


IL DIRETTORE


PREMESSO CHE

la tipologia della struttura ricettiva "rifugi" era già prevista tra le strutture ricettive extralberghiere - ai sensi dell'articolo 25, della legge regionale n. 33/2002 - con la seguente distinzione:

- rifugi escursionistici, ai sensi del comma 15 del citato articolo 25, le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'Allegato G, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica;

- rifugi alpini, ai sensi del comma 16 del citato articolo 25, le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all'allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata;

DATO ATTO CHE

successivamente la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha disciplinato i "rifugi", all'articolo 27, comma 2, lettera e) tra le strutture ricettive complementari "rifugi alpini" che si caratterizzano per essere ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti;

la stessa L.R. n. 11/2013, all'articolo 31, prevede che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provveda ad individuare i requisiti di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i rifugi alpini;

ai sensi del comma 8 dell'articolo 50 i rifugi, già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la denominazione e la

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Parte di provvedimenti in formato grafico

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