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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 31/03/2009, n. 791
Deliberaz. G.R. Veneto 31/03/2009, n. 791
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[Premessa]La Direttiva comunitaria 2001/42/CE rappresenta un importante passo in avanti nel contesto del diritto ambientale ponendo come obiettivo prioritario quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e individuando nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'analisi degli effetti sull'ambiente nell'elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Come noto la Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è già intervenuta con le deliberazione n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, individuando l'autorità competente in materia e definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS. Infine, con deliberazione n. 2649 del 7.08.2007, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE. Successivamente con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata integralmente modificata la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. In pratica è stata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS. In merito la Regione Veneto ha sinora provveduto, con l'art. 14 della Legge Regionale n. 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262/2006, e costituita da: - Segretario Regionale |
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ALLEGATO AA) PROCEDURA DI VAS PER PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA REGIONALE |
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FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.La struttura regionale proponente, quale autorità procedente, elabora: |
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FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.La struttura regionale proponente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ste |
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FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale.Conclusa la fase della consultazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, la struttura regionale proponente |
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FASE 4: adozione.La struttura regionale proponente predispone l’atto amministrativo per l'adozione da parte dell |
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FASE 5 consultazione e partecipazione.Successivamente, la struttura regionale proponente: - provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di settore. In attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale strategica, ove i termini siano diversi, si applica il termine più lungo; |
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FASE 6: parere motivato.Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, la struttura regionale procedente provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale. La Commiss |
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FASE 7: approvazione.Esaminati gli atti trasmessi, l’organo competente per l’approvazione provvede: - alla |
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ALLEGATO BB) PROCEDURA DI VAS PER PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, LA CUI APPROVAZIONE COMPETE ALLA REGIONE |
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FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.Il proponente o l’autorità procedente elabora: |
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FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.Il proponente o l’autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere ne |
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FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale.Conclusa la fase della consultazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, il proponente o l’autorità procedente: |
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FASE 4: adozione.Il proponente o l’autorità procedente predispone l’atto amministrativo per l'adozi |
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FASE 5 consultazione e partecipazione.Successivamente, il proponente o l’autorità procedente: - provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di settore. In attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale strategica, ove i termini siano diversi, si applica il termine più lungo; |
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FASE 6: parere motivato.Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il proponente o l’autorità procedente provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle |
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FASE 7: approvazione.Esaminati gli atti trasmessi, l’organo competente per l’approvazione provvede: - alla approv |
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ALLEGATO B1B1) PROCEDURA DI VAS PER PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO, COMUNALE O INTERCOMUNALE, REDATTI IN COPIANIFICAZIONE |
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FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.Il Comune o il Comune capofila in caso di PATI, quale autorità procedente, elabora: |
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FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, la Commissione VAS, la Direzione regionale urbanistica.Il Comune o il Comune capofila in caso di PATI, quale autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l&r |
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FASE 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale.Conclusa la fase della consultazione sottoscritto l’accordo di pianificazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, il Comune o il Comune capofi |
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FASE 4: adozione.Il Comune trasmette alla Direzione Urbanistica regionale tutti gli elaborati del Piano (incluso il ra |
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FASE 5 consultazione e partecipazione.Successivamente, il Comune o il Comune capofila in caso di PATI: - provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano adottata e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle specifiche disposizioni di cui alle Legge Regionale 11/2004. In attuazione di quanto previsto all’art. 14, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione tra quelle disposte dalla vigente Legge Regionale 11/2004 con quelle del procedimento di valutazione ambientale strategica, si evidenzia che il termine coincide quanto a durata essendo fissato in sessanta giorni ma per gli aspetti urbanistici è prevista la possib |
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FASE 6: parere motivato.Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il Comune o il Comune capofila provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi caratte |
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FASE 7: approvazione.Il Comune o il Comune capofila indice la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi del comma 6 dell’art 15 della |
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ALLEGATO CC) PROCEDURA DI VAS PER PIANI E PROGRAMMI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE ESPLICANO I LORO EFFETTI ENTRO IL TERRITORIO REGIONALE. |
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FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.Il proponente o l’autorità procedente elabora: |
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FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS.Il proponente o l’autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel |
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FASE 3: elaborazione della proposta di piano o programma e della proposta di rapporto ambientale.Conclusa la fase della consultazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, il proponente o l’autorità procedente: |
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FASE 4: adozione.Il proponente o l’autorità procedente provvede all’adozione della proposta di pian |
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FASE 5: consultazione e partecipazione.Successivamente, il proponente o l’autorità procedente: - provvede a porre in essere tutte le attività di consultazione sulla proposta di piano o programma e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle eventuali specifiche leggi di settore. In attuazione di quanto previsto all’art. 14, comma 4, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale strategica, ove i termini siano diversi, si applica il termine più lungo; |
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FASE 6: parere motivato.Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il proponente o l’autorità procedente provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale. |
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FASE 7: approvazione.Esaminati gli atti trasmessi, l’Autorità competente per l’approvazione provvede: - |
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ALLEGATO DD) PROCEDURE DI VAS PER PIANO E PROGRAMMA LA CUI INIZIATIVA SPETTA ALLA REGIONE, MENTRE L’APPROVAZIONE COMPETE AD ALTRA AMMINISTRAZIONESi applica la procedura di cui all’Allegato A, ferma restando la diversa competenza per l&rsquo |
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ALLEGATO EE) PROCEDURA DI VAS PER PROGRAMMI TRANSFRONTALIERI EUROPEISe l’Autorità di Gestione del Programma transfrontaliero europeo, è la Regione Veneto |
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ALLEGATO FF) PROCEDURE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀIl proponente o l’autorità procedente, cioè la struttura o l’ente competente per la redazione del piano o programma che determini l’uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione regionale VAS: 1. un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri |
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