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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 09/05/2022, n. 545
Deliberaz. G.R. Veneto 09/05/2022, n. 545
Deliberaz. G.R. Veneto 09/05/2022, n. 545
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Testo del documentoLa Direttiva comunitaria 2001/42/CE pone come obiettivo prioritario quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'analisi degli effetti sull'ambiente nell'elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Come noto la Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" che, relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. Per quanto riguarda la VAS, la Regione del Veneto è già intervenuta con le deliberazioni n. 2988 del 1° ottobre 2004, n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, n. 791 del 31 marzo 2009 e n. 1222 del 26 luglio 2016, individuando l'autorità competente in materia e definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., c.d. "T.U.A.", l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi e loro varianti, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare: 1. i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente; 2. i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE); 3. le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche "minori" ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità. Il recente Decreto Legge 31 |
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Allegato A - Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi (Artt. 13-18 D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)
FASE 1: Redazione e trasmissione della documentazione preliminare L'Autorità procedente (1) adotta e trasmette agli uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS (autorità competente): - un Rapporto Preliminare Ambientale, sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri. Il rapporto Preliminare illustra inoltre gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano o programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso (2); - l'elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale.
FASE 2: Consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e parere sul Rapporto Preliminare Ambientale L'Autorità procedente (1), entra in consultazione con l'Autorità competente, cioè la Commissione Regionale per la VAS inviando la documentazione di cui alla FASE 1. Successivamente alla trasmissione della suddetta documentazione l'ufficio a supporto della Commissione Regionale per la VAS chiederà ai Soggetti competenti in materia ambientale, che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma, l'invio dei propri contributi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione della documentazione. La Commissione regionale per la VAS, fatti propri i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, si esprime sul Rapporto Preliminare Ambientale e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui alla FASE 1. Il Rapporto Preliminare Ambientale, i contributi pervenuti durante la consultazione preliminare e il parere motivato della Commissione regionale per la VAS sono successivamente resi disponibili sul sito web dell'Autorità competente.
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Allegato B - Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (vas) di piani e programmi transfrontalieri europei
Se l'Autorità di Gestione del Piano o del Programma transfrontaliero europeo, è la Regio |
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Allegato C - Procedura per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi o di loro varianti (Art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
FASE 1: Redazione e Trasmissione dei documenti per la Verifica di Assoggettabilità L'autorità procedente o il proponente, trasmette su supporto informatico all'autorità competente: - Istanza per l'avvio della procedura, di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, utilizzando il modulo disponibile nella pagina web del portale regionale dedicata alla VAS; - Un Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS con i contenuti previsti dall'"Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.; - La deliberazione di |
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