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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 14/06/2011, n. 834
Deliberaz. G.R. Veneto 14/06/2011, n. 834
Deliberaz. G.R. Veneto 14/06/2011, n. 834
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[Premessa]La Direttiva 2001/42/CE ha introdotto tra gli Stati membri, a partire dal 2004, la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) quale strumento per garantire che gli effetti sull’ambiente dell’attuazione di taluni piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. La suddetta Direttiva è stata recepita dall’ordinamento nazionale con D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” che, relativamente a ciò che concerne, tra l’altro, la procedura di Vas, disciplinata alla parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007. La Giunta regionale del Veneto già con Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004 aveva dettato i primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi regionali. Con tale provvedimento, tra l’altro, il Piano faunistico venatorio regionale (Pfvr) di cui all’art. 8 della Lr 50/93 è stato incluso tra quelli che devono essere sottoposti a Vas, in quanto rientranti nei settori indicati dall’articolo 3 comma 2, lett. a) della Direttiva 2001/42/CE. Il medesimo provvedimento esentava peraltro il Pfvr all’epoca in corso di approvazione (successivamente approvato con Lr 1/2007, attualmente vigente) dall’applicazione della procedura di VAS in virtù dello stato particolarmente avanzato dell’iter. Con successivi provvedimenti, da ultimo con Dgr n. 791 del 31 marzo 2009, la Giunta regionale ha modificato, adeguandole tra l’altro alle novità introdotte dal nuovo “Codice Ambiente” approvato con il suddetto D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, le indicazioni metodologiche e procedurali applicabili alle procedure di Vas per le diverse fattispecie di piani e programmi, nel rispetto dei dettami generali della Direttiva comunitaria di riferimento. In particolare, la Dgr 791/2009 individua le seguenti fattispecie di piani e programmi, per ciascuna delle quali vengono modulate, così come riportato nei rispettivi allegati, le procedure amministrative da seguirsi per la Valutazione Ambientale Strategica: - piani e programmi di competenza regionale (la cui iniziativa, adozione e approvazione spetta alla Regione); - piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione (esclusi i piani di assetto del territorio in copianificazione); - piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione di cui agli artt. 15 e 16 della Lr 23 aprile 2004, n. 11; - piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni, la cui approvazione non spetta alla Reg |
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Allegato A - Procedura di Vas per il Piano Faunistico Venatorio regionale ed i Piani Faunistico Venatori provinciali (artt. 8 e 9 Lr 50/1993) |
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Fase 1: elaborazione del documento preliminare di indirizzo e del rapporto ambientale preliminareLa Struttura regionale competente in materia di pianificazione faunistico-venatoria, quale autorità procedente, nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato, all&rs |
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Fase 2: consultazione con la Commissione Vas e con i soggetti competenti in materia ambientaleLa Struttura regionale, nell’ambito del gruppo di lavoro di cui al precedente punto, al fine di |
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Fase 3: approvazione del documento preliminare di indirizzo ed elaborazione delle proposte di piano faunistico venatorio regionale e di piani faunistico venatori provinciali e della proposta di rapporto ambientaleEffettuata la consultazione con i soggetti competenti e con la Commissione Vas, la Struttura regionale proponente sottopone all’approvazione della Giunta regionale il documento preliminare di indirizzo, che costituisce il documento di riferimento per la redazione dei piani faunistico-ve |
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Fase 4: adozioneLa struttura regionale e le strutture provinciali competenti in materia predispongono l’atto am |
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Fase 5: consultazione e partecipazioneA partire dall’adozione di tutti i piani provinciali e del piano regionale (a far data dall’adozione dell’ultimo piano), si provvede, in maniera coordinata nei termini di cui sotto, a porre in essere tutte le attività di consultazione sulle proposte di piano e sulla proposta di rapporto ambientale previste dalla normativa vigente in materia di Vas, in particolare: - entro trenta giorni, presso ciascun capoluogo di Provincia, la Struttura regionale competente in coordinamento con la Struttura provinciale territorialmente competente provvede all’organizzazione di almeno un incontro consultivo con i rappresentanti degli enti locali e dei principali portatori di interesse (associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste) ai fini della presentazione dei contenuti delle proposte di piano regionale e provinciale; |
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Fase 6: parere motivatoConclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, la Struttura regionale procedente, in coordinamento con le Strutture provinciali competenti, provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione regionale Vas, per quelle |
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Fase 7: Adozione definitiva e approvazioneEsaminati gli atti trasmessi, la Giunta regionale/provinciale competente provvede: - all’adozione definitiva del piano faunistico venatorio regionale/provinciale; |
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