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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 23/02/2016, n. 184
Deliberaz. G.R. Veneto 23/02/2016, n. 184
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Testo del provvedimentoL'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue. La legge regionale n. 11/2013R prevede all'articolo 24 le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi e la stessa legge regionale all'articolo 25, definisce le tipologie di strutture ricettive alberghiere, in modo molto sintetico, distinguendo le stesse secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva. Tuttavia l'articolo 31 della citata legge regionale consente una delegificazione della normativa turistica, perché attribuisce ad un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. La Giunta regionale, quindi, con propria delibera, approva i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni, necessari per ottenere la classificazione di alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi. Conseguentemente, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014R inerente la classificazione delle strutture ricettive alberghiere con l'individuazione delle procedure, della documentazione e dei requisiti di attribuzione del livello e categoria, nonché la deliberazione n 1521 del 12 agosto 2014R per i requisiti, condizioni e criteri di classificazione della struttura ricettiva "Albergo diffuso". Entrambe le delibere prevedono dei requisiti strutturali per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, che sono obbligatori nei casi di nuovi volumi realizzati nella struttura o di nuova struttura o di modifica di livello di classificazione della struttura esistente tra cui va qui rilevato, il requisito relativo all'ascensore riservato ai clienti, che gli stessi utilizzano per muoversi tra le camere e le aree comuni dell'albergo, risultando particolarmente utile ai turisti con difficoltà di deambulazione. Tale requisito è previsto per gli hotel ai numeri 53 e 54 della Sezione prima dell'Allegato B della deliberazione n. 807/2014; per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere ai numeri 36 e 37 dell'Allegato C della stessa deliberazione e per gli alberghi diffusi al n. 24 dell'Allegato B della deliberazione n. 1521/2014. Sono esonerate da questo requisito le strutture ricettive classificate ad una stella, nonché le strutture ricettive classificate da due a tre stelle superior, purché situate in edifici articolati fino ad un massimo di due livelli. |
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