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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 12/06/2012, n. 17
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- L.R. 21/07/2016, n. 13
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CAPO I - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 |
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Art. 1 - (Modificazioni all’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 R (Normativa urbanistica e di p |
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Art. 2 - (Modificazioni all’articolo 14 della l.r. 11/1998)1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente: “d) co |
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Art. 3 - (Modificazioni all’articolo 15 della l.r. 11/1998)1. Il comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “7. Tenuto conto dell’esito delle attività di cui ai commi 3, |
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Art. 4 - (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 18 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 5 - (Modificazioni all’articolo 22 della l.r. 11/1998)1. L’ultimo periodo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere |
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Art. 6 - (Inserimento dell’articolo 31bis alla l.r. 11/1998)1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 11/1998 è inserito il seguente: “Art. 31bis - (Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali) 1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all’articolo 3 della legge regionale 1 |
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Art. 7 - (Modificazioni all’articolo 33 della l.r. 11/1998)1. All’alinea del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 11/1998, le parole: |
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Art. 8 - (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 34 - (Zone umide e laghi) 1. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali sono disciplinate dal presente articolo. 2. Ai fini della presente legge, e fatti comunque salvi i laghi elencati nella “Appendice 4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario – Aree di pertinenza di laghi – L” della relazione illustrativa del PTP, si intende: |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 35 - (Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d’uso) 1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della perico |
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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 36 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 36 - (Disciplina d’uso dei terreni a rischio di inondazioni) 1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territ |
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Art. 11 - (Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 37 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 37 - (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d’uso) |
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Art. 12 - (Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 38 - (Compiti dei Comuni) 1. I Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base catastale. 2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le specifiche discipline d’uso di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d’uso maggiormente restrittive. 3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata. 4. La ca |
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Art. 13 - (Modificazione all’articolo 40 della l.r. 11/1998)1. Il comma 5 dell’articolo 40 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “5. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, oltre agli interventi di cui all’articolo 39, comma 1, i seguenti interventi: |
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Art. 14 - (Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 41 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 41 - (Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle vasche di carico) |
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Art. 15 - (Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 47 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 47 - (Programmi di sviluppo turistico) 1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione |
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Art. 16 - (Modificazioni all’articolo 48 della l.r. 11/1998)1. Il comma 7 dell’articolo 48 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: &ldq |
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Art. 17 - (Modificazioni all’articolo 49 della l.r. 11/1998)1. Il comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell’intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazion |
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Art. 18 - (Modificazioni all’articolo 50 della l.r. 11/1998)1. Il comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “3. Il PUD di iniziativa pubblica &egra |
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Art. 19 - (Modificazioni all’articolo 52 della l.r. 11/1998)1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 11/1998, le parole: “ordinaria e” sono soppresse. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 11/1998, è inserito i |
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Art. 20 - (Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 54 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 54 - (Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio) 1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni. 2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il Comune può prevedere una disciplina diversa rispetto a quanto ivi indicato senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regiona |
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Art. 21 - (Modificazioni all’articolo 55 della l.r. 11/1998)1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - (Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 59 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 59 - (Titoli abilitativi) 1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono c |
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Art. 23 - (Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 60 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 60 - (Permesso di costruire) 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 2. Il permesso di costruire è trasferibile, mediante voltura, insieme all’immobile, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto del permesso stesso. |
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Art. 24 - (Inserimento dell’articolo 60bis alla l.r. 11/1998)1. Dopo l’articolo 60 della l.r. 11/1998, come sostituito dall’articolo 23, è inserito il seguente: “Art. 60bis - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) 1. Nel caso in cui il permesso di costruire sia richiesto nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), la domanda per il rilascio del permesso è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto produttivo. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata all’ufficio competente del Comune in cui l’intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e degli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio nonch&eac |
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Art. 25 - (Sostituzione dell’articolo 61 della l.r. 11/1998)1. L’articolo 61 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 61 - (SCIA edilizia) 1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d’uso; b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile e non mutino la destinazione d’uso; f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso; |
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Art. 26 - (Inserimento dell’articolo 61bis alla l.r. 11/1998)1. Dopo l’articolo 61 della l.r. 11/1998, come sostituito dall’articolo 25, è inserito il seguente: “Art. 61bis - (Varianti in corso d’opera) |
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Art. 27 - (Modificazione all’articolo 62 della l.r. 11/1998)1. Al comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 11/1998, le parole: “; i proget |
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Art. 28 - (Modificazione agli articoli 64, 90bis e 90ter della l.r. 11/1998)1. Al comma 2bis dell’articolo 64 della l.r. 11/1998, le parole: “lettera |
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Art. 29 - (Modificazione all’articolo 77 della l.r. 11/1998)1. Il comma 5 dell’articolo 77 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 30 - (Modificazioni all’articolo 91 della l.r. 11/1998)1. Al comma 1 dell’articolo 91 della l.r. 11/1998, le parole: “; l’effi |
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Art. 31 - (Modificazioni all’articolo 95 della l.r. 11/1998)1. Il comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “2. Nell’effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazion |
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Art. 32 - (Inserimento dell’articolo 95bis alla l.r. 11/1998)1. Dopo l’articolo 95 della l.r. 11/1998, come modificato dall’articolo 31, è inserito il seguente: “Art. 95bi |
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Art. 33 - (Modificazioni all’articolo 99 della l.r. 11/1998)1. Il comma 3 dell’articolo 99 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “3. Nelle zone territoriali |
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Art. 34 - (Disposizioni di coordinamento)1. Le parole: “art. 15, comma 3” ovvero “articolo 15, comma 3”, ovunque ricorrano nella l.r. 11/1998, sono sostituite dalle seguenti: “articolo 15, comma 5”. |
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Art. 35 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 7, della l.r. 11/1998, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 9, della l.r. 11/1998, c |
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CAPO II - MODIFICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO |
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Art. 36 - (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56)1. L’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 R (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), è sostituito dal seguente: “Art. 8 |
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Art. 37 - (Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 maggio |
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Art. 38 - (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13)1. L’articolo 2 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 R (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente: “Art. 2 - (Obbligo di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori) 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3 nei seguenti casi: a) edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRGC) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; |
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Art. 39 - (Disposizione transitoria alla l.r. 13/2007)1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 13/2007, nella versione ant |
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CAPO III - ABROGAZIONI |
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Art. 40 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/1998: a) i commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4bis dell’articolo 13; b) le lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 53; |
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18/11/2024
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