L. R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 13

Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.  
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 10/12/2010 n.40, del 27/06/2012 n. 19
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[Premessa]



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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, assicura il finanziamento e la realizzazione di un programma plurie

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Art. 2 - (Istituzione dei sotto-ambiti territoriali omogenei per la riorganizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni costituiscono, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), i sotto-ambiti territoriali, di seguito denominati sub-Ato, per l'organizzazi

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Art. 3 - (Programma pluriennale di interventi)

1. Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 1 riguarda:

a) il completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque, mediante la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui idrici al servizio dei comprensori delle Comunità montane Valdigne-Mont Blanc e Mont Rose e dei Comuni di Fénis, Nus, Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey e dei relativi collettori fognari, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 50.000.000;

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Art. 4 - (Piani triennali operativi)

1. Il programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 3 è articolato in piani triennali operativi, predisposti congiuntamente dalla struttura competente e dal BIM e concordati con i sub-Ato.

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Art. 5 - (Realizzazione degli interventi)

1. All'attuazione degli interventi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), provvedono la Regione, i sub-Ato ed eventualmente i Comuni, singolarmente o in forma associata, nell'ambito dei sub-Ato. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), provvedono i Comuni.

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Art. 6 - (Modalità di gestione dei finanziamenti del programma pluriennale di interventi)

N1 “1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al finanziamento del programma pluriennale degli interventi si provvede:

a) mediante risorse di fin

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Art. 7 - (Finanziamento di interventi specifici)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, la Regione, considerata la valenza sovracomunale dell'intervento, assicura i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere integrative a quelle irrigue, per garantire la razionalizzazione dell'approvvigionamento idrico, e correlate alle opere inerenti ai lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Sarre, di razionalizzazione delle risorse idriche, di pot

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Art. 8 - (Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 3 e degli interve

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Art. 9 - (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 7 è determinato in un importo complessivo, nel periodo 2008/2015, pari a euro 182.530.000, di cui euro 18.080.000 nel 2008, euro 40.000.000 nel 2009 ed euro 27.450.000 nel 2010.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato, per l'anno 2008, in euro 750.000, per l'anno 2009 in euro 3.100.000 e per l'anno 2010 in euro 5.700.000.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi progra

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Art. 10 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. A partire dalla data di costituzione dei sub-Ato, i Comuni, sulla base del piano tariffario allegato al bilancio di previsione per l'anno 2009, conteggiano tra gli oneri assunti a riferimento per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato una quota annua a compensazione degli oneri generali per il mantenimento in essere dei servizi di trattamento dei bottini di cui alla l.r. 88/1991.

2. La quota complessiva annua è stabilita dal BIM, entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base dei cos

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