Deliberaz. G.R. Umbria 12/03/2019, n. 272 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Umbria 12/03/2019, n. 272

Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e s.m.i. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali e specialistiche.
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Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e s.m.i. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali e specialistiche." e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

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Documento istruttorio

Oggetto: Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e s.m.i. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali e specialistiche


Vista la legge regionale n. 3/2010 e s.m.i. avente per oggetto "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

Dato atto che all'art. 31-bis della citata legge regionale così come introdotto con l'art. 22 della L.R. n. 6 del 2 agosto 2018 sono stati disciplinati lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa ed in particolare al comma 2 prevede che in sede di trasferimento delle risorse ai soggetti individuati si riconoscono oneri per spese generali nella misura forfettaria del dieci per cento dell'importo della spesa complessiva, i quali compensano ogni onere, dalla fase progettuale al collaudo. La percentuale applicabile è fissata nella misura forfettaria del dodici per cento nel caso in cui le attività necessitano di spese specialistiche, che ai sensi del comma 3 sono definite con apposito atto della Giunta regionale;

Rilevato che con il comma 1 dell'art. 23 della L.R. n. 6/2018, si stabilisce che "l'atto di cui al comma 3 dell'art. 31-bis della L.R. 3/2010, così come introdotto dall'articolo 22, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge";

Tenuto conto che l'art. 25 della L.R. 14 del 27 dicembre 2018 stabilisce modificazioni all'art. 31-bis della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. ed in particolare al comma 1 dopo le parole: "individuati dalla Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti "nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli art. 37 e 38";

C

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