FAST FIND : NR40391

Deliberaz. G.R. Umbria 12/03/2019, n. 272

Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e s.m.i. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali e specialistiche.
Scarica il pdf completo
5451311 7261463
Testo del documento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e s.m.i. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali e specialistiche." e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
5451311 7261464
Documento istruttorio

Oggetto: Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e s.m.i. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali e specialistiche


Vista la legge regionale n. 3/2010 e s.m.i. avente per oggetto "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici";

Dato atto che all'art. 31-bis della citata legge regionale così come introdotto con l'art. 22 della L.R. n. 6 del 2 agosto 2018 sono stati disciplinati lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa ed in particolare al comma 2 prevede che in sede di trasferimento delle risorse ai soggetti individuati si riconoscono oneri per spese generali nella misura forfettaria del dieci per cento dell'importo della spesa complessiva, i quali compensano ogni onere, dalla fase progettuale al collaudo. La percentuale applicabile è fissata nella misura forfettaria del dodici per cento nel caso in cui le attività necessitano di spese specialistiche, che ai sensi del comma 3 sono definite con apposito atto della Giunta regionale;

Rilevato che con il comma 1 dell'art. 23 della L.R. n. 6/2018, si stabilisce che "l'atto di cui al comma 3 dell'art. 31-bis della L.R. 3/2010, così come introdotto dall'articolo 22, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge";

Tenuto conto che l'art. 25 della L.R. 14 del 27 dicembre 2018 stabilisce modificazioni all'art. 31-bis della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. ed in particolare al comma 1 dopo le parole: "individuati dalla Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti "nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli art. 37 e 38";

C

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici
  • Esecuzione dei lavori pubblici

L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Appalti e contratti pubblici

I contratti di partenariato pubblico privato [Codice appalti 2023]

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
  • Appalti e contratti pubblici

Attività tecniche dei dipendenti della P.A.: requisiti e incentivi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Emanuela Greco
  • Disciplina economica dei contratti pubblici
  • Appalti e contratti pubblici

Costo del lavoro nei contratti pubblici: tabelle ministeriali e giurisprudenza

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica