La Sent. Corte Cost. 11/02/2011, n. 43 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 30/10/2023, n. 15, così recitava:

“Art. 20 - (Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro)

1. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro da affidare ai soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 91, comma 2 del d.lgs. 163/2006, i soggetti aggiudicatori provvedono all’individuazione di almeno cinque soggetti da consultare per l’affidamento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte in base ad indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dagli stessi soggetti aggiudicatori.

2. L’istituzione degli elenchi di cui al comma 1 è consentita allorquando vengano previsti almeno:

a) idonei meccanismi riguardanti l’aggiornamento periodico;

b) il rispetto del principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;

c) la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta, al professionista, alle tipologie progettuali delle quali necessita il soggetto aggiudicatore.

3. [Il responsabile del procedimento o il dirigente competente delle amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro indicati nei propri provvedimenti per l’acquisizione in economia, a soggetti esterni alle amministrazioni, con le procedure e le modalità indicate negli stessi provvedimenti, scegliendoli anche negli eventuali elenchi di cui al comma 1. In tal caso il ribasso sull’importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’articolo 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile del procedimento o il dirigente competente e il professionista cui si intende affidare il servizio.]

Dalla redazione