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Deliberaz.G.R. Umbria 26/07/2011, n. 849

Art. 31, comma 1, L.R. 21 gennaio 2010, n. 3. Disciplina per l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria della Regione Umbria.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 27/03/2015, n. 458
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Premessa


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competen

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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 31, comma 1, l.r. 21 gennaio 2010, n. 3. Disciplina per l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria della Regione Umbria.

Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, la Regione Umbria si è dotata di un insieme organico di norme per disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.

Nel corpus normativo della legge in argomento si evidenziano, in relazione all’efficacia delle norme ivi previste, due gruppi di disposizioni e precisamente: quelle immediatamente efficaci ed esecutive e quelle che demandano invece la concreta operatività di alcuni istituti e organismi all’emanazione di specifici provvedimenti di attuazione.

Subito dopo l’approvazione del testo normativo, allo scopo di dare attuazione al secondo gruppo di disposizioni sopra indicato, con determinazione del direttore all’Ambiente, t

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ALLEGATO A) - REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI E DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA N1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nel rispetto dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. (indicato, di seguito, come Codice), della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

2. La disciplina contenuta nel presente regolamento è finalizzata ad assicurare che l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria avvenga in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L’acquisizione deve inoltre rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.


TITOLO II - LAVORI IN ECONOMIA

Capo I - Disciplina per l’acquisizione di lavori in economia

Art. 2 - Modalità per l’acquisizione di lavori in economia

1. L’acquisizione di lavori in economia può essere effettuata:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante cottimo fiduciario.

2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con personale dipendente dell’amministrazione regionale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità della stessa amministrazione regionale, ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia, sotto la direzione del responsabile del procedimento di cui all’art.4.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata nella quale le acquisizioni di lavori avvengono mediante affidamento a terzi in possesso dei necessari requisiti.


Art. 3 - Ambito e limiti di applicazione per l’acquisizione in economia di lavori

1. L’acquisizione di lavori in economia è consentita per importi fino a 200.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 della l.r. n. 3/2010, nessuna prestazione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico fissato dalla normativa statale per i lavori in economia. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento in cui siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e forniture, lavori e servizi, lavori e forniture, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.


Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Per la cura dell'affidamento in amministrazione diretta o in cottimo fiduciario e per la relativa realizzazione dell'intervento, l’amministrazione regionale nomina un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice e degli artt. 15 e 30 della l.r. n. 3/2010.


Art. 5 - Direttore dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori in economia è diretta da un direttore dei lavori, nominato con determinazione del dirigente destinatario dei lavori da acquisire.


Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all’art. 3, i seguenti lavori:

a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori;

b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o impianti inerenti beni di proprietà dell’amministrazione regionale o beni di altri soggetti pubblici sui quali interviene l’amministrazione regionale;

c) lavori non programmabili in materia di sicurezza su beni di proprietà regionale e beni di altri soggetti pubblici sui quali interviene l’amministrazione regionale;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) completamento di opere e impianti anche a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

f) lavori da eseguirsi d’ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

g) assistenza archeologica all’esecuzione dei lavori in aree sottoposte a tutela specifica, comprensiva dell’esecuzione diretta di porzioni di scavo ove ritenuto necessario da parte della competente Soprintendenza;

h) lavori propedeutici alla redazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

- scavi archeologici;

- demolizioni;

- prove penetrometriche;

- sondaggi, anche attraverso scavi, rilievi ambientali e rilievi in genere;

- realizzazione di campioni o interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione.


Art. 7 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento provvede all’acquisto del materiale e ai mezzi d’opera necessari, nonché all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.

2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d’opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.


Art. 8 - Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. Gli operatori economici da consultare per l’acquisizione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario sono individuati nell’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro, di cui all’art. 26 della l.r. n. 3/2010, laddove la lavorazione da affidare in economia sia ricompresa tra quelle dell’Allegato B) alla stessa l.r. n. 3/2010.

2. In caso di acquisizione di lavorazioni generali e specialistiche autonome non ricomprese nell’Allegato B) di cui al comma 1, la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

3. Per l’acquisizione di lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile l’affidamento diretto anche ad operatori economici non inclusi nell’Elenco.

4. Fino all’istituzione dell’Elenco regionale di cui al comma 1, la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, rigua

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