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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 18/05/1989, n. 183
L. 18/05/1989, n. 183
L. 18/05/1989, n. 183
L. 18/05/1989, n. 183
Con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 26/02/1990, n. 85
- L. 07/08/1990, n. 253
- D.L. 05/10/1993, n. 398 (L. 04/12/1993, n. 493)
- D.L. 04/12/1993, n. 496 (L. 21/01/1994,n. 61)
- D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584)
- D. Leg.vo 30/07/1999, n. 300
- L. 31/07/2002, n. 179
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TITOLO I- LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI |
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CAPO I- LE ATTIVITÀ |
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Art. 1- Finalità della legge1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli i |
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Art. 2- Attività conoscitiva1. Nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’am |
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Art. 3 - Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all’articolo 1 curano in particolare: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d' acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide; c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi |
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CAPO II- I SOGGETTI CENTRALI |
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Art. 4 - Il Presidente delConsiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizitecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso in cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto: a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale; |
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Art. 5- Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
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Art. 6- Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo. 2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, e composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di: a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell’ambiente e dell’agricoltura e delle foreste; N8 b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell’industria, del commercio e dell’artigianato; delle finanze; del tesoro; dell’ |
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Art. 7- Direzione generale della difesa del suolo1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed esplet |
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Art. 8- Collaborazione interministeriale1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui |
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CAPO III- LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE |
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Art. 10- Le regioni1. Le regioni, ove occorra d' intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d' acqua e di terra e, tra l’altro: a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza; b) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza; c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale; d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale; |
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Art. 11- Enti locali ed altri soggetti1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, |
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Art. 12- Autorità di bacino di rilievo nazionale1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari. 2. Sono organi dell’Autorità di bacino: a) il comitato istituzionale; b) il comitato tecnico; c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa. N5 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte |
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TITOLO II- GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE |
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CAPO I- GLI AMBITI |
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Art. 13- Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione1. L’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrograf |
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Art. 14- Bacini di rilievo nazionale1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale: a) per il versante adriatico: 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia); 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); |
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Art. 15- Bacini di rilievo interregionale1. Bacini di rilievo interregionale sono: a) per il versante adriatico: 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto); 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna); 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche); |
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Art. 16- Bacini di rilievo regionale1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli |
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CAPO II - GLI STRUMENTI |
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Art. 17- Valore, finalità e contenuti del piano di bacino1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d' uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell’articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d' acqua di fondovalle. 3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all’articolo 3 ed, in particolare, contiene: a) in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni; b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause; c) le direttive alle qua |
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Art. 18- I piani di bacino di rilievo nazionale1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono: a) i termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo; b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni. |
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Art. 19- I piani di bacino di rilievo interregionale1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizi |
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Art. 20- I piani di bacino di rilievo regionaleN14 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. |
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CAPO III- GLI INTERVENTI |
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Art. 22- Adozione dei programmi1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali. 2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d' intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell’articolo 20. |
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Art. 23- Attuazione degli interventi1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate. |
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CAPO IV- LE RISORSE |
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Art. 24- Personale1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, co |
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Art. 25- Finanziamento1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all’articolo 21. N12 2. A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. |
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TITOLO III- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 26 (Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, |
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Art. 27 (Soppressione dell’ufficio speciale per il Reno) |
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Art. 28- Personale regionale1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazional |
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Art. 29- Rapporti al Parlamento1. Alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 3 |
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Art. 30- Bacino regionale pilota1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d' intesa con il Ministro dell’ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da e |
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Art. 31- Schemi previsionali e programmatici1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento. 2. Gli schemi |
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Art. 32- Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di |
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Art. 33- Copertura finanziaria1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento " Ristrutturazio |
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Art. 34- Consorzi idraulici1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di |
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Art. 35- Organizzazione dei servizi idrici pubblici1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all’articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate. |
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