Capo abrogato dalla L.R. 13/06/2014, n. 10, così recitava:

"CAPO II - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114)

Art. 22 - (Integrazione all'art. 10) — 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. n. 24/1999 R è aggiunto il seguente:

"5 bis. Per centri commerciali naturali si intendono aggregazioni di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni.".

Art. 23 - (Modificazione e integrazione all'art. 24) — 1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 24/1999, le parole "tra quelli individuati con apposito atto della Giunta regionale" sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Per attività di prossimità si intende l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località.".

Dalla redazione