L. R. Toscana 27/04/2023, n. 20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 27/04/2023, n. 20

Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/07/2023, n. 29
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Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

Visto il D.M. 21 dicembre 2018, n. 12550 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie

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Art. 1 - Attività di agricoltura sociale e soggetti legittimati

1. In conformità a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), ai fini della presente legge per "agricoltura sociale" si intendono le attività di cui al comma 3 esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata.

2. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività ag

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Art. 2 - Accordi e collaborazioni

1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere svolte in accordo con i soggetti di cui all'

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Art. 3 - Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell'attività

1. È istituito l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

2. L'elenco è gestito tramite il sistema informativo di cui all'articolo 14-bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA").

3. L’operatore di agricoltura sociale, per ottenere l’iscrizione all’elenco regionale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivanti da esperienza pratica triennale già acquisita al momento della richiesta o dal possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti della

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Art. 4 - Somministrazione di pasti, alimenti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale

1. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei destinatari delle attività di agricoltura sociale. All'attività di somministrazione si applicano le disposizio

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Art. 5 - Immobili e strutture per l'esercizio dell'agricoltura sociale

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale sono utilizzati gli edifici ad uso abitativo e i manufatti o gli annessi agricoli già esistenti nell'azienda agricola. È ammessa la realizzazione di nuovi manufatti o nuovi annessi agricoli, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 70 e 73 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Gli interventi di recupero sugli immobili da destinare alle attività di agricoltura sociale sono effettuati in conform

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Art. 6 - Contrassegno degli operatori dell'agricoltura sociale

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Gi

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Art. 7 - Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in conformità ai contenuti del D.M. politiche agricole 12550/2018, disciplina in particolare:

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Art. 8 - Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, fatti salvi i controlli sulla DUA di cui all'articolo 3 che sono svolti

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Art. 9 - Sanzioni amministrative

1. Ai soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 3, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal

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Art. 10 - Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale

1. La Cabina di regia tecnica per l'agricoltura sociale è costituita presso la competente struttura della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore competente o suo delegato ed è composta da:

a) un funzionario per ciascuna delle direzioni competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, sanità e coesione sociale, lavoro e formazione;

b) tre rappresentati delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale: Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA) e Confagricoltura;

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Art. 11 - Monitoraggio e valutazione

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta l'efficacia delle attività di agricoltura sociale intraprese nella Regione Toscana.

2. A tal fine, entro il 30 giugno dell'anno success

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Art. 12 - Adeguamento della L.R. n. 30/2003 alla disciplina regionale in materia di agricoltura sociale. Modifiche agli articoli 1, 2, 14 e 17 della L.R. n. 30/2003

1. Alla lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristich

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Art. 13 - Norme finali, transitorie e abrogazioni

1. La legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), è abrogata.

2. Le disposizioni della

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Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

La

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