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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 31/08/2000, n. 72
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L. R. Toscana 31/08/2000, n. 72
- L.R. 23/02/2005, n. 38
- L.R. 07/01/2015, n. 2
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Art. 01 - Finalità1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni concernenti la promozione ed il coordinamento degli interventi di politica sociale per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, favorendone la integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative e culturali, allo sviluppo dell’associazionismo, alla prevenzione ed al superamento delle condizioni di disagio sociale, nonché con gli interventi per lo sviluppo economico. 2. Costituiscono specifiche finalità degli atti e dei procedimenti disciplinati dalla presente legge la definizione e |
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Art. 02 - Programmazione regionale1 Il piano regionale di settore per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, quale strumento di programmazione regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), attua le strategie di intervento in tema di politiche sociali definite dal programma regionale di sviluppo (PRS). |
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Art. 03 - Programmazione locale1. Le province, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, formano gli atti di programmazione locale degli interventi per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, assicurando il concorso dei comuni e delle comunità montane, nonché degli altri soggetti istituzionali e favorendo la partecipazione dell’associazionismo sportivo e dei soggetti sociali. 2. Tali atti definiscono, di norma entro un unico contesto: |
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Art. 04 - Comitato regionale Sport per tutti1. Il comitato regionale per la diffusione dello sport per tutti è organo consultivo della Giunta regionale per le finalità di cui alla presente legge. 2. Il comitato, presieduto da un componente la Giunta regionale, ha sede presso la competente struttura della Giunta regionale ed è composto da: a) cinque rappresentanti delle autonomie locali, da queste indicate; |
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Art. 05 - Osservatorio delle attività motorie1. Nel quadro dello sviluppo del sistema informativo regionale e della rete telematica la Giunta regionale promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative agl |
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Art. 06 - Attività motorie in ambito scolastico1. La Regione, le province ed i comuni collaborano con le istituzioni scolastiche, le Università ed i singoli istituti scolastici per la massima diffusione de |
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Art. 07 - Percorsi formativi1. La Regione e le province collaborano con le Università e le istituzioni formative di grado universitario per la promozione di attività educative, formative |
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Art. 08 - Attività motorie e forze armate1. La Regione favorisce la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale delle forze armate, promuovendo |
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Art. 09 - Attività motorie e reti di protezione sociale1. La Regione e le province assicurano la coerenza degli interventi per la promozione della cultura e della pratica della attività motorie, ricreat |
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Art. 10 - Esercizio di impianti sportivi |
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Art. 10 bis - Regolamento regionale1. Con regolamento regionale sono sta |
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Art. 11 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive al regolamento di cui all'articolo 10. 2. La gestione di impianti ed attrezzature per l& |
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Art. 12 - Interventi per la promozione delle attività motorie1. In attuazione degli strumenti della programmazione per la promozione delle attività motorie, e delle specifiche determinazioni in ordine all’ammontare delle risorse destinate all’intervento finanziario di sostegno, alle tipologie di investimenti e di iniziative ammissibili al finanziamento, ed alle relative modalità di attuazione, la Regione interviene a sostegno: a) della realizzazione e dell’adeguamento di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica delle attività motorie, ricre |
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Art. 13 - Norme finanziarie1. Gli strumenti della programmazione indicano le risorse destinate agli interventi programmati per i |
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Art. 14 - Norme transitorie1. "Il programma regionale degli interventi per la promozione delle attività sportive per l’anno 2000", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 7 dicembre 1999, n. 351, ai sensi della LR 49/1992 R, determina gli indirizzi e le procedure per il sostegno economico delle attività motorie, ricreative e sportive; le relative procedure sono modificate così come specificato nei successivi commi. 2. Le domande di finanziamento di cui ai capitoli 2 e 3 del programma regionale |
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Art. 15 - Norme finali e abrogazioni1. È abrogata la legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 R"Interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie", così come modificata ed integrata con leggi regionali |
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