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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 05/07/2016, n. 42/R
D. P.G.R. Toscana 05/07/2016, n. 42/R
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PREAMBOLOVisto l’articolo 117, comma 6, della Costituzione R; Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21R (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi); Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68R (Disposizioni per la diffusione de |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) palestra: locale ove si svolgono le attività ludicomotorio-ricreative; |
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Art. 3 - Determinazione della capienza delle palestre1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 metri quadrati. |
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Art. 4 - Ubicazione1. L’ubicazione delle palestre è stabilita nel rispetto dell’articolo 4 del decreto del Ministero dell& |
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Art. 5 - Sistema delle vie d’uscita1. Le palestre con capienza fino a dieci utenti sono realizzate con almeno una via di uscita la cui larghezza non risulti inferiore a 80 centimetri. 2. Le palestre con capienza da undici a cinquanta utenti sono realizzat |
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Art. 6 - Accessi1. Gli spazi di attività non hanno accessi diretti dall’esterno o dagli spogliatoi, escluse le palestre di cu |
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Art. 7 - Spogliatoi per i praticanti l’attività ludico-motoria e relativi servizi di supporto1. Ogni palestra è dotata di spogliatoi distinti per sesso. 2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, non può essere inferiore alle seguenti misure: a) fino a dieci utenti: 1,60 metri quadrati per persona, con un minimo di 6,4 metri quadrati |
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Art. 8 - Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto1. Le palestre con capienza fino a venti utenti sono dotate di uno spogliatoio per istruttori e addetti. 2. Le palestre con cap |
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Art. 9 - Pronto soccorso1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre con capienza superiore a cento utenti sono dotate di un locale, di superficie netta non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non in |
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Art. 10 - Requisiti micro-ambientali1. Il rapporto tra la superficie di aerazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non può essere inferiore a un dodicesimo. 2. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di un impianto di |
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Art. 11 - Requisiti illuminotecnici1. L’illuminazione degli spazi di attività, misurata a 60 centimetri dal pavimento, non può essere inf |
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Art. 12 - Barriere architettoniche1. Alle palestre si applicano le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. |
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Art. 13 - Segnaletica1. Nelle palestre è installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 9 |
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Art. 14 - Attività promiscue1. Nelle palestre in possesso di autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive come definite dall’a |
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Art. 15 - Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)1. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 11 della l.r. 21/2015 deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. Nel caso in cui l’esercente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. |
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Art. 16 - Requisiti professionali del responsabile tecnico e degli operatori1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laurea quadriennale del vecchio ordinamento) in scienze motorie. |
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Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente regolamento si applica alle palestre aperte dopo l’entrata in vigore del medesimo. |
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