Articolo abrogato dalla L.R. 31/03/2017, n. 15, così recitava:

“Art. 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura

1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è approvato dal Consiglio regionale e attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di politiche culturali.

2. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, seconda quanto specificato nell’articolo 54.

4. Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano della cultura di cui all’articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. 1/2015.”

Dalla redazione