Articoli prima aggiunti dalla L.R. 09/08/2016, n. 59 e poi abrogati dalla L.R. 13/11/2018, n. 61, così recitavano:

"Art. 44 bis - Programma di attività e bilancio

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).

2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno:

a) il programma di attività per l’anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1;

b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.

3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana.


Art. 44 ter - Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana

1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:

a) bilancio di previsione;

b) bilancio di esercizio;

c) programma annuale di attività;

d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;

e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;

f) atti relativi alla dotazione organica;

g) contratti di consulenza.

2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il direttore generale e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.

6. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 44 bis.

7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento."

Dalla redazione